L'art. 120 della Costituzione italiana stabilisce che la Regione non può istituire dazi di importazione, esportazione o transito tra le Regioni.
L'art. 120 della Costituzione italiana si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo V.
Vediamo cosa dispone l'art. 120 della Costituzione.
Art. 120 della Costituzione italiana: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 120 della Costituzione italiana:
Art. 120:
"La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".
Art. 120 della Costituzione: significato
L'art. 120, comma 1, della Costituzione stabilisce che la Regione non può istituire dazi di importazione, esportazione o transito tra le Regioni.
La Regione non può nemmeno adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, o che limitino l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Viene inoltre stabilito che, il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni qualora non vengano rispettati norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure in ipotesi di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
L'intervento del Governo è inoltre previsto quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
I poteri sostitutivi del Governo devono essere esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.