L'art. 119 della Costituzione italiana stabilisce che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni godono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci.
L'art. 119 della Costituzione si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo V.
Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 119 della Costituzione italiana.
Art. 119 della Costituzione italiana: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 119 della Costituzione italiana:
"Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
Art. 119 della Costituzione italiana: fondo perequativo
L'art. 119, comma 1, della Costituzione stabilisce che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni godono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ma tale autonomia deve essere esercitata nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, inoltre, devono concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
L'art. 119, comma 2, della Costituzione prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Esse stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, e devono farlo in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Tali enti dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
Viene inoltre disposto che con legge dello Stato viene istituito un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori che abbiano una minore capacità fiscale per abitante.
L'istituzione del fondo perequativo, dunque, ha la funzione di compensare le differenze tra le diverse regioni quanto a capacità fiscale.
Per rimuovere gli squilibri economici e sociali, lo Stato deve destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e ha il dovere di promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
Allo stesso tempo, è necessario definire piani di ammortamento, a condizione che sia rispettato l'equilibrio di bilancio e lo Stato non può concedere alcuna garanzia sui debiti contratti.
L'articolo in commento va letto in combinato disposto con l'art. 5 della Costituzione, ove sono tracciati i principi di autonomia e decentramento.
In tale ottica, l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa costituisce applicazione concreta dei principi tracciati all'art. 5 della Costituzione.