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16 Giugno 2024
17:00

Art. 118 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 118 della Costituzione italiana stabilisce che le funzioni amministrative vengono attribuite ai Comuni, salvo che siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, per assicurarne l'esercizio unitario, in base ai principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza.

Art. 118 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
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L'art. 118 della Costituzione italiana stabilisce che le funzioni amministrative vengono attribuite ai Comuni, salvo che siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, per assicurarne l'esercizio unitario, in base ai principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza.

L'art. 118 della Costituzione si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo V.

Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 118 della Costituzione italiana.

Art. 118 della Costituzione italiana: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'art. 118 della Costituzione italiana:

"Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Art. 118 della Costituzione italiana: principio di sussidiarietà orizzontale e verticale

L'art. 118 della Costituzione italiana delinea il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.

L'art. 118 della Costituzione, comma 1, stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che siano attribuiti a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato per assicurarne l'esercizio unitario, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Si tratta del principio di sussidiarietà verticale.

L'art. 118, comma 2, della Costituzione stabilisce che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno proprie funzioni amministrative, accanto a quelle conferite con legge statale e regionale.

L'art. 118, comma 3, della Costituzione dispone che la legge statale disciplina delle forme di coordinamento tra e Stato e Regioni.

L'art. 118, comma 4, della Costituzione enuncia, invece, il principio di sussidiarietà orizzontale in base al quale lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini con riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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