L'art. 118 della Costituzione italiana stabilisce che le funzioni amministrative vengono attribuite ai Comuni, salvo che siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, per assicurarne l'esercizio unitario, in base ai principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza.
L'art. 118 della Costituzione si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo V.
Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 118 della Costituzione italiana.
Art. 118 della Costituzione italiana: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 118 della Costituzione italiana:
"Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
Art. 118 della Costituzione italiana: principio di sussidiarietà orizzontale e verticale
L'art. 118 della Costituzione italiana delinea il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.
L'art. 118 della Costituzione, comma 1, stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che siano attribuiti a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato per assicurarne l'esercizio unitario, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Si tratta del principio di sussidiarietà verticale.
L'art. 118, comma 2, della Costituzione stabilisce che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno proprie funzioni amministrative, accanto a quelle conferite con legge statale e regionale.
L'art. 118, comma 3, della Costituzione dispone che la legge statale disciplina delle forme di coordinamento tra e Stato e Regioni.
L'art. 118, comma 4, della Costituzione enuncia, invece, il principio di sussidiarietà orizzontale in base al quale lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini con riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale.