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25 Maggio 2024
9:00

Art. 117 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 117 della Costituzione italiana disciplina le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni.

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Art. 117 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L'art. 117 della Costituzione italiana disciplina le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni.

Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 117 della Costituzione italiana.

Art. 117 della Costituzione italiana: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'art. 117 della Costituzione italiana:

"Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Art. 117 della Costituzione italiana: legislazione esclusiva (commi 1 e 2)

L'art. 117, comma 1, stabilisce che la potestà legislativa deve essere esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  • "politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea";
  • "immigrazione";
  • "rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose";
  • "difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi";
  • "moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie";
  • "organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo";
  • "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali";
  • "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale";
  • "cittadinanza, stato civile e anagrafi";
  • "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa";
  • "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";
  • "norme generali sull'istruzione";
  • "previdenza sociale";
  • "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
    dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale";
  • "pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno";
  • "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

Art. 117 della Costituzione italiana: legislazione concorrente (commi 3 e 4)

L'art. 117, comma 3 della Costituzione stabilisce che sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

  • "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni";
  • "commercio con l'estero";
  • "tutela e sicurezza del lavoro";
  • "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni";
  • "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi";
  • "tutela della salute";
  • "alimentazione";
  • "ordinamento sportivo";
  • "protezione civile";
  • "governo del territorio";
  • "porti e aeroporti civili";
  • "grandi reti di trasporto e di navigazione";
  • "ordinamento della comunicazione";
  • "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia";
  • "previdenza complementare e integrativa";
  • "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";
  • "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali";
  • "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale";
  • "enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale".

L'art. 117, comma 3 stabilisce inoltre che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che è riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa con riguardo a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Art. 117 della Costituzione italiana: commi 5, 6, 7, 8, 9, 10

L'art. 117, comma 5, stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni volte alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

L'art. 117, comma 6, della Costituzione dispone che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni, mentre la potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare con riguardo alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

L'art. 117, comma 7 della Costituzione stabilisce che le leggi regionali hanno il compito di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne.

L'art. 117, comma 8, della Costituzione dispone che la legge regionale deve ratificare le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso l'individuazione di organi comuni.

L'art. 117, comma 9, della Costituzione stabilisce, infine, che nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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