L’art. 1166 c.c., inserito nella più ampia Sezione III, Titolo VIII, Libro III, dispone:
“Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l'impedimento derivante da condizione o da termine, né le cause di sospensione indicate dall'articolo 2942.
L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti”.
La norma rappresenta una tutela per i terzi possessori per i quali si possa evincere dal titolo autonomo il fatto che siano titolari effettivamente del bene.
Affinchè l’usucapione possa realizzarsi, è fondamentale che né l'impedimento generato da condizioni o termini, nè le sospensioni operanti ex 2942 c.c., impediscano il decorrere del termini a vantaggio del terzo possessore.
Si Segnala la pronuncia della Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 luglio 1962, n. 1737
"A termini dell'art. 1166 c.c.le cause di sospensione indicate dall'art. 2942 c.c.sono inefficaci, rispetto al terzo possessore, nell'usucapione ventennale. L'eccezione stabilita dal citato art. 1166 a favore del terzo possessore non ha dunque luogo, per la testuale dizione della norma, nell'usucapione decennale".