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21 Agosto 2023
15:00

Art. 1162 c.c., Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

L'articolo 1162 del Codice civile, ovvero “Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri”, rientra nella disciplina di cui al Libro III, Titolo VIII, Capo II, Sezione III. Vediamo la norma e la giurisprudenza.

Art. 1162 c.c., Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 1162 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo II, Titolo VIII, Libro III, prevede che:

“Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo  che  sia idoneo a  trasferire  la  proprietà  e  che  sia  stato  debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso  di  tre anni dalla data della trascrizione. 

Se non concorrono le  condizioni  previste  dal  comma  precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni. 

Le stesse disposizioni si applicano  nel  caso  di  acquisto  degli altri diritti reali di godimento”. 

La disciplina in tema di usucapione di beni mobili registrati riprende, almeno per il primo comma, quanto previsto per la speciale di beni immobili e quella ordinaria per i beni mobili.

Vediamo alcune delle sentenze in materia:

  • Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 13 gennaio 1994, n. 294
    "L'acquirente di un autoveicolo "a non domino" non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 cod. civ. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa";
  • Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 13 gennaio 1994, n. 294
    "L'usucapione triennale di beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri non è applicabile alle trattrici agricole, quando l'iscrizione, che é facoltativa, non sia stata in pratica effettuata".
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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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