L’articolo 1162 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo II, Titolo VIII, Libro III, prevede che:
“Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento”.
La disciplina in tema di usucapione di beni mobili registrati riprende, almeno per il primo comma, quanto previsto per la speciale di beni immobili e quella ordinaria per i beni mobili.
Vediamo alcune delle sentenze in materia:
- Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 13 gennaio 1994, n. 294
"L'acquirente di un autoveicolo "a non domino" non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 cod. civ. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa"; - Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 13 gennaio 1994, n. 294
"L'usucapione triennale di beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri non è applicabile alle trattrici agricole, quando l'iscrizione, che é facoltativa, non sia stata in pratica effettuata".