L’articolo 1160 del Codice Civile, di cui al Libro III – Della proprietà, Titolo VIII – Del possesso, Capo II – Degli effetti del possesso, Sezione III – Dell'usucapione, è rubricato "Usucapione delle universalità di mobili".
Il testo aggiornato dell'art. 1160 c.c. dispone:
“L'usucapione delle universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni”.
Il complesso di beni organizzati per la realizzazione di un esercizio, come possa essere l’azienda per l’esercizio d’impresa, deve considerarsi bene distinto rispetto ai suoi singoli componenti e suscettibile di possedere unitariamente e poi usucapito.
Si segnala, con riferimento alla norma presa in esame, la pronuncia della Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 luglio 2004, n. 14395:
"Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'"accipiens" può possedere il bene "animo domini", ed anzi, proprio la circostanza che la "traditio" venga eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi"".