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23 Agosto 2023
17:00

Art. 1159 bis c.c., Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

L'articolo 1159 bis del Codice Civile, di cui al Libro III, Titolo VIII, Capo II, Sezione III rinvia alla disciplina dell' “Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale”. Vediamo la norma e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 1159 bis c.c., Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 1159 bis del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo II, Titolo VIII, Libro III, dispone:

“La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati  situati  in comuni classificati montani dalla legge si  acquista  in  virtù  del possesso continuato per quindici anni. 

Colui che acquista in buona fede da chi  non  è  proprietario,  in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la  proprietà  e  che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi  fabbricati, situati  in  comuni  classificati  montani  dalla  legge,  ne  compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla  data  di trascrizione. 

La legge speciale  stabilisce  la  procedura,  le  modalità  e  le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si  applicano  anche  ai fondi  rustici  con  annessi  fabbricati,  situati  in   comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore  ai limiti fissati dalla legge speciale”.

La norma suddivide, per la fattispecie della piccola proprietà rurale, sia un’usucapione ordinaria sia speciale e ciò al fine di favorire il caso di piccoli possessori di piccoli fondi rustici in comuni montani, prevedendo termini più brevi al fine di regolarizzare la proprietà.

Si richiamano i seguenti orientamenti della giurisprudenza:

  • Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 24 maro 2023, n. 8549
    "In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi della l. n. 346 del 1976, qualora il ricorso al giudice volto ad ottenerne il riconoscimento contenga l'elezione di domicilio presso un difensore, coloro che propongono opposizione validamente notificano l'atto di citazione nel predetto domicilio eletto";
  • Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36626
    "L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione";
  • Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 10 giugno 2021, n. 16219
    "In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, ai fini dell'applicabilità dell'art.1 della l. n.604 del 1954 all'acquisto dei fondi rustici per usucapione speciale ex art.1159 bis c.c., non assume rilievo il decreto di riconoscimento emesso all'esito del procedimento di cui all'art.3 della l. n.346 del 1976 – che conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario sino a quando non vi sia una sentenza di accertamento della proprietà e che, in ogni caso, non potrebbe avere efficacia di giudicato nei confronti dell'amministrazione tributaria – ma la verifica, da parte di quest'ultima, dei presupposti sui quali si fonda il beneficio in esame consistenti nell'appartenenza degli immobili alle categorie indicate dagli artt.1 e 2 della l. n.346 del 1976, nella circostanza che essi costituiscano un'autonoma unità produttiva destinata ad attività agraria e, infine, nell'ulteriore circostanza che l'acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino direttamente alla menzionata attività";
  • Corte di Cassazione, sezione 6 TRI, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30817
    "L'elenco degli atti per i quali operano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina, previsto dall'art. 1 della l. n. 604 del 1954, non ha carattere tassativo – come si desume anche dalla ratio legis, ravvisabile nell'intento del legislatore di favorire gli "atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina" – ed è, quindi, compito dell'interprete sopperire all'incompletezza dell'elenco. Ne deriva che, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi applicabile l'agevolazione fiscale in esame all'acquisto per usucapione, giudizialmente accertata (nella specie, ai sensi dell'art. 1159-bis c.c.), di un fondo rustico".
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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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