L’art. 1159 bis del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo II, Titolo VIII, Libro III, dispone:
“La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale”.
La norma suddivide, per la fattispecie della piccola proprietà rurale, sia un’usucapione ordinaria sia speciale e ciò al fine di favorire il caso di piccoli possessori di piccoli fondi rustici in comuni montani, prevedendo termini più brevi al fine di regolarizzare la proprietà.
Si richiamano i seguenti orientamenti della giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 24 maro 2023, n. 8549
"In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi della l. n. 346 del 1976, qualora il ricorso al giudice volto ad ottenerne il riconoscimento contenga l'elezione di domicilio presso un difensore, coloro che propongono opposizione validamente notificano l'atto di citazione nel predetto domicilio eletto"; - Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36626
"L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione"; - Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 10 giugno 2021, n. 16219
"In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, ai fini dell'applicabilità dell'art.1 della l. n.604 del 1954 all'acquisto dei fondi rustici per usucapione speciale ex art.1159 bis c.c., non assume rilievo il decreto di riconoscimento emesso all'esito del procedimento di cui all'art.3 della l. n.346 del 1976 – che conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario sino a quando non vi sia una sentenza di accertamento della proprietà e che, in ogni caso, non potrebbe avere efficacia di giudicato nei confronti dell'amministrazione tributaria – ma la verifica, da parte di quest'ultima, dei presupposti sui quali si fonda il beneficio in esame consistenti nell'appartenenza degli immobili alle categorie indicate dagli artt.1 e 2 della l. n.346 del 1976, nella circostanza che essi costituiscano un'autonoma unità produttiva destinata ad attività agraria e, infine, nell'ulteriore circostanza che l'acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino direttamente alla menzionata attività"; - Corte di Cassazione, sezione 6 TRI, ordinanza 26 novembre 2019, n. 30817
"L'elenco degli atti per i quali operano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina, previsto dall'art. 1 della l. n. 604 del 1954, non ha carattere tassativo – come si desume anche dalla ratio legis, ravvisabile nell'intento del legislatore di favorire gli "atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina" – ed è, quindi, compito dell'interprete sopperire all'incompletezza dell'elenco. Ne deriva che, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi applicabile l'agevolazione fiscale in esame all'acquisto per usucapione, giudizialmente accertata (nella specie, ai sensi dell'art. 1159-bis c.c.), di un fondo rustico".