L'art. 114 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
L'art. 114 della Costituzione italiana si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo V.
Vediamo cosa dispone l'art. 114 della Costituzione.
Art. 114 della Costituzione italiana: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 114 della Costituzione italiana:
"Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".
Art. 114 della Costituzione: significato
L'art. 114, comma 1, della Costituzione stabilisce che la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato.
L'art. 114, comma 2, della Costituzione stabilisce che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi e hanno propri statuti e proprie funzioni.
L'art. 114, comma 3, della Costituzione stabilisce che Roma è la capitale della Repubblica e la legge disciplina il suo ordinamento.
Come si vede, nella nostra Costituzione è valorizzato il principio autonomista, tracciato all'art. 5 Cost.
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, infatti, hanno una loro autonomia e propri statuti.