video suggerito
video suggerito
1 Giugno 2024
17:00

Art. 112 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 112 della Costituzione italiana stabilisce che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 112 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
Immagine

L'art. 112 della Costituzione italiana stabilisce che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 112 della Costituzione italiana.

Art. 112 della Costituzione italiana: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'art. 112 della Costituzione italiana:

"Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale".

Art. 112 della Costituzione: significato

Secondo quanto dispone l'art. 112 della Costituzione, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

All'art. 50 del Codice di procedura penale è specificato che "Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione".

L'azione penale è esercitata d'ufficio dal pubblico ministero quando non sono necessarie la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere.

Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono contenute ulteriori disposizioni relative alla figura del pubblico ministero.

Secondo quanto disposto dall'art 70, "Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari".

Le attribuzioni generali del pubblico ministero sono indicate all'art. 73: "Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge".

Secondo quanto stabilito dall'art. 77, inoltre, "Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali".

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views