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31 Maggio 2024
15:00

Art. 111 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 111 della Costituzione italiana enuncia le norme in tema di giusto processo.

Art. 111 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L'art. 111 della Costituzione italiana enuncia le norme in tema di giusto processo.

Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 111 della Costituzione italiana.

Art. 111 della Costituzione italiana: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'art. 111 della Costituzione italiana:

"Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita)).
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

Art. 111 della Costituzione italiana: spiegazione

Sulla formulazione attuale dell'art. 111 della Costituzione ha inciso fortemente la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, con cui è stato disciplinato il principio del giusto processo.

L'art. 111, comma 1, della Costituzione stabilisce, infatti, che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo che è regolato dalla legge.

L'art. 111, comma 2, della Costituzione chiarisce cosa debba intendersi per giusto processo: ogni processo si deve svolgere nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

Viene inoltre stabilito che la legge ne deve assicurare la ragionevole durata.

L'art. 111, comma 3, della Costituzione stabilisce che nel processo penale, la legge deve assicurare che la persona accusata di un reato sia informata della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico nel più breve tempo possibile.

Ella deve disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa e deve avere la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico.

Ella deve inoltre ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa alle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

Qualora la persona accusata di un reato non comprenda la lingua usata nel processo, deve essere assistita da un interprete.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

L'art. 111, comma 4, della Costituzione stabilisce che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

L'art. 111, comma 5, della Costituzione dispone, inoltre che devono essere regolati con legge i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

L'art. 111, comma 6, della Costituzione enuncia un principio fondamentale poiché dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

L'art. 111, comma 7, della Costituzione dispone che, contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge e si può derogare a tale norma solo per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

L'art. 111, comma 8, della Costituzione stabilisce, infine, che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Il giusto processo: le norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della CEDU

Le norme sul giusto processo sono presenti nelle fonti di carattere sovranazionale e nelle norme del diritto internazionale.

Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 47, viene stabilito che: "Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia".

All'articolo 48 è invece prevista la presunzione di innocenza: "Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato".

All'art. 49 è enunciato il principio della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene: "Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato".

All'art. articolo 50 è infine stabilito che: "Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge".

Nella CEDU il diritto a un equo processo è disciplinato all'art. 6: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata".

Al comma è stabilito che in particolare, ogni accusato ha diritto di:

"(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza".

All'art. 7 è invece stabilito che: "Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili".

Il giusto processo: casistica giurisprudenziale

Di seguito, alcune interessanti e recenti sentenze della Corte costituzionale in tema di giusto processo.

Corte Costituzionale, sentenza 27 luglio 2023, n. 172

"Il rispetto del principio del contraddittorio non impone che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con i principi del giusto processo (art. 111, secondo comma, Cost.) i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, i quali, cioè, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum".

Corte Costituzionale, sentenza 27 luglio 2023, n. 168

"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, 32 e 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 75, primo e secondo comma, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l’interruzione del processo in attesa che si definisca l’eventuale giudizio sulla incapacità legale della parte. La mancata interruzione del processo nel caso de quo è il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra molteplici interessi, quali la ragionevole durata del processo, o l’obiettivo di evitare iniziative meramente dilatorie. La gamma di tutele sostanziali e processuali che l’ordinamento appronta, poi, a tutela dell’incapace naturale, anche se affetto da una infermità o da una menomazione fisica o psichica, è tale da garantire, nel processo civile, il diritto di difesa e a un processo giusto. Depongono in questo senso la difesa tecnica, che impone al difensore l’esperimento di diversi strumenti di tutela; l’obbligo per il giudice di ordinare la comunicazione degli atti al PM affinché intervenga nei modi previsti dalla legge; l’istituto dell’amministrazione di sostegno; le recenti misure disposte per taluni procedimenti dal d.lgs. n. 149 del 2022. Quanto all’asserita disparità di trattamento tra l’incapace di intendere o di volere e il soggetto scomparso, è innegabile la diversità del presupposto che determina l’interruzione, così come sono differenti i relativi procedimenti; in aggiunta, le questioni su cui è chiamato a pronunciarsi il rimettente attengono a persone costituite in giudizio (con procura alle liti conferita a un difensore), diversamente dai casi ove la persona incapace non è costituita in giudizio, così rendendo le situazioni evidentemente disomogenee. Infine, non è ravvisabile nemmeno una violazione del giusto processo a livello convenzionale e internazionale, in quanto le situazioni protette, alla luce delle sentenze della Corte EDU, attengono a situazioni di netto svantaggio processuale di una parte rispetto all’avversario, che non hanno alcuna attinenza con l’esigenza di proteggere chi versi in una condizione di incapacità naturale; né, in generale, sussiste un irragionevole pregiudizio al diritto del disabile di poter accedere a una giustizia effettiva".

Corte Costituzionale, sentenza 31 gennaio 2023, n. 10

"Il giudice tributario deve far uso dei poteri istruttori riconosciutigli dal comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 (facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta), in un contesto processuale di pienezza del contradditorio e di parità delle armi, quale proiezione del canone del giusto processo di cui all'art. 111, primo e secondo comma, Cost. ".

Corte Costituzionale, sentenza 11 aprile 2023, n. 67

"Il principio secondo cui la legge assicura la ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo sacrificio non è sindacabile ove sia frutto di scelte non prive di valida ratio giustificativa. A tale principio arrecano, pertanto, un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza".

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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