L'art. 110 della Costituzione italiana stabilisce che il Ministro della giustizia ha il compito di organizzare i servizi relativi alla giustizia, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura.
L'art. 110 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo IV "La magistratura", Sezione I "Ordinamento giurisdizionale".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 110 della Costituzione italiana.
Art. 110 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 110 della Costituzione italiana:
"Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia".
Art. 110 della Costituzione: significato
L'art. 110 della Costituzione stabilisce che il Ministro della giustizia ha il compito di organizzare i servizi relativi alla giustizia, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura.
Le funzioni del CSM sono elencate all'art. 10 della l. n. 195/58 e sono le seguenti.
Il CSM delibera, tra l'altro (art. 10):
- "sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati";
- "sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione";
- "sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati";
Il CSM può inoltre fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e per tutto ciò che concerne l'organizzazione e il funzionamento della giustizia.