L'articolo 11 del TUIR (Testo unico Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), contenente la "Determinazione dell'imposta" Irpef è stato sostituito dalla Legge di Bilancio 2024.
Sono state introdotte nuove aliquote e scaglioni di reddito dal 1 gennaio 2024.
Le aliquote Irpef
Si riducono da cinque a quattro le fasce di reddito e le relative aliquote per il calcolo dell'imposta lorda Irpef, che ricordiamo è progressiva per scaglioni di reddito.
L'articolo 11 del TUIR contiene le modalità di calcolo dell'imposta lorda Irpef per i titolari di reddito da lavoro dipendente e autonomo, per i titolari di redditi di impresa, redditi di capitale, redditi fondiari e redditi diversi. Quindi tutti i contribuenti assoggettati ad imposta Irpef.
Art. 11 TUIR aggiornato 2024
L'art. 11 TUIR aggiornato alla Legge di Bilancio 2024 (articolo 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato alle modifiche introdotte dalla lettera a), del comma 2 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234) è ora il seguente:
"Art. 11 – (Determinazione dell'imposta)
Art. 11, comma 1 . L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;
L'art. 11 comma 1 del TUIR nell'anno 2024 non viene applicato, in quanto vi è una norma transitoria che accorpa la lettera a) e b).
Il D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (Legge di Bilancio 2024) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. ".
Art. 11 TUIR, comma 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.
Art. 11, comma 2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.
Art. 11 TUIR, comma 3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, ((15, 16 e 16-bis)) nonché in altre disposizioni di legge.
Art. 11 TUIR, comma 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".
Art. 11 TUIR anno 2024: cosa cambia
Abbiamo evidenziato nel testo integrale dell'articolo 11 del TUIR aggiornato al 2024. Queste evidenziano cosa cambia nell'art. 11 del TUIR – Determinazione dell'Imposta dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2024.
La Legge di Bilancio 2024 ha sostanzialmente derogato per il solo anno 2024 rispetto al cuore dell'articolo 11 del TUIR relativo alla determinazione dell'imposta lorda Irpef, prima del calcolo delle eventuali detrazioni fiscali che riducono l'imposta stessa, consentendo al contribuente di ottenere l'imposta netta a conguaglio nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi o modello 730).
Cambia solo il comma 1 dell'art. 11 del TUIR.
Mentre restano invariati il comma 2, 3 e 4 dell'art. 11 del TUIR.
Il sistema tributario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è ad imposizione progressiva per scaglioni di reddito.
La modifica delle aliquote contributive e delle fasce di reddito consente ad alcuni contribuenti un risparmio d'imposta. Ma occorre coordinare il tutto con la modifica delle fasce di reddito, soprattutto per coloro che hanno un reddito superiore a 50 mila euro, perché tali contribuenti potrebbero non aver avuto un risparmio d'imposta complessivo ma un aumento di imposizione fiscale lorda, prima della riduzione dell'imposta per effetto delle detrazioni fiscali.
Aliquota e scaglione Irpef fino a 15 mila. Per coloro che hanno un reddito fino a 15 mila euro, non cambia nulla, l'aliquota Irpef rimane al 23%. Questo significa che il contribuente (anche chi ha un reddito complessivo superiore) paga fino a 15.000 euro questa aliquota contributiva del 23% che era già prevista.
Aliquota e scaglione Irpef tra 15 e 28 mila. Per coloro che hanno un reddito complessivo tra 15 mila e 28 mila euro, si riduce di 2 punti percentuali l'aliquota applicata alla fascia di reddito da 15 mila a 28 mila euro. Passa dal 25% al 23%.
Questo significa che il contribuente che ha un reddito compreso tra 15 mila e 28 mila, paga un Irpef del 23% per il solo anno 2024.
La stessa cosa vale, sempre sulla fascia di reddito da tra 0 e 15 mila (23%) e tra 15 mila e 28 mila (sempre 23%) per i contribuenti che hanno un reddito superiore a 28 mila. Quindi anche tali contribuenti risparmiano il 2% sullo scaglione di reddito tra 15 e 28 mila.
Aliquota e scaglione Irpef tra 28 mila e 50 mila. Il terzo scaglione di reddito che fino al 2021 era tra 28 mila e a 55 mila euro, è sceso nel 2023 alla fascia reddituale tra 28 mila a 50 mila euro. E nel 2024 rimane invariato.
Questo significa che il contribuente che ha un reddito compreso tra 28mila e 50 mila, sui primi 15 mila euro di reddito ha un calcolo dell'imposta lorda Irpef sempre il 23%, sulla parte di reddito tra 15 mila e 28 mila, si vedrà applicata una imposta lorda del 23% anziché del 25%, con un risparmio d'imposta del 2% e sulla parte di reddito tra 28 mila e 50 mila si vedrà applicata una imposta lorda del 35% .
La stessa cosa vale, sempre sulla fascia di reddito da tra 0 e 15 mila (23%), tra 15 mila e 28 mila (sempre il 23% per il solo 2024), e tra 28 mila e 50 mila (35%) per i contribuenti che hanno un reddito superiore a 50 mila.
Aliquota e scaglione Irpef oltre 50 mila euro. Da un paio d'anni è stata abrogata la fascia di reddito da 55 mila a 75 mila euro che era con aliquota Irpef 41%. Ed è parzialmente abrogata la parte dell'aliquota del 38% da 50 mila e 55 mila euro.
Le aliquote Irpef prevedono infatti, come abbiamo visto, una imposta lorda del 23% fino a 15 mila euro, del 23% tra 15 mila e 28 mila per il solo 2024 e del 35% tra 28 mila e 50 mila euro. Oltre i 50 mila euro, l'aliquota è sempre del 43%.