La norma di cui all’art. 11 della Costituzione così dispone:
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Spiegazione dell’art. 11 della Costituzione
L’art. 11 della Costituzione è una previsione fondamentale, poiché viene stabilito che l’Italia ripudia la guerra sia come mezzo di offesa alla libertà degli altri popoli, sia come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
L’Italia è dunque un Paese che promuove la pace tra i popoli.
Per questo motivo, il nostro Stato consente alle limitazioni di sovranità e promuove le organizzazioni internazionali.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’individuare la norma di cui all’art. 11 quale disposizione fondante l’ingresso nel nostro ordinamento delle norme di diritto diritto dell’Unione europea.
Alcune fonti del diritto dell’Unione, infatti, hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento.
Casistica giurisprudenziale
Molto interessante la seguente sentenza del Tribunale di Piacenza.
Tribunale di Piacenza, sentenza del 17 novembre 2015, n. 722
“Esiste cioè, e non può essere misconosciuto neanche nella presente sede processuale, un senso profondo della giustizia e della legalità, da ritenersi innato in ogni individuo dotato di coscienza e volontà, perché connaturato alla sua essenza di uomo, che gli consente di riconoscere e individuare – persino quando scelga deliberatamente di orientare in senso contrario le sue azioni – "quelle leggi e quelle concezioni che già presso tutti i popoli civili avevano raggiunto nella coscienza giuridica la qualifica di diritto umano".
È il dato che può sperimentare ogni individuo, privo di anomalie psichiche quali individuate dalla scienza medica, come sensazione di orrore, disgusto, repulsione rispetto a determinate condotte umane: e in particolare rispetto agli atti di violenza, fisica e morale, compiuti nei confronti di soggetti (è dunque logico che alle proprie vittime il regime nazista negasse la soggettività, relegandole a "subumani") più deboli (bambini, donne, anziani, malati; prigionieri di guerra), e agli atti finalizzati a distruggerne la dignità.
È anche per questo che la Costituzione, all'art. 11 – altro referente che delimita l'ambito dell'efficacia vincolante, per lo Stato italiano, del diritto internazionale – afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Non "rinuncia", "deplora", "rifiuta", "non consente": ripudia. È difficile trovare un termine più forte e pregnante. L'Italia consente a che la propria sovranità sia limitata solo nella misura necessaria alla costituzione e al funzionamento di un ordinamento sovranazionale "che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni".
2.4. Se si riconosce l'esistenza di questo nucleo minimo di valori fondanti l'umano consorzio (risalendo perlomeno alle fonti romanistiche, secondo cui le leggi furono date "ne cives ad arma veniant" e dunque in funzione strutturalmente limitativa dell'uso della forza da parte del potere temporale) non può non riconoscersi la prevalenza, nel diritto internazionale, del principio di legalità, diremmo della civiltà giuridica, sulla regola della immunità dalla giurisdizione, che al primo non può derogare”.