L'art. 109 della Costituzione italiana stabilisce che l'autorità giudiziaria dispone in via diretta della polizia giudiziaria.
L'art. 109 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo IV "La magistratura", Sezione I "Ordinamento giurisdizionale".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 109 della Costituzione italiana.
Art. 109 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 109 della Costituzione italiana:
"Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria".
Art. 109 della Costituzione: significato
L'art. 109 della Costituzione stabilisce che l'autorità giudiziaria dispone in via diretta della polizia giudiziaria.
L'art. 109 della Costituzione si trova nella Parte II, Titolo IV della Costituzione, dedicato alla magistratura, che costituisce un organo autonomo e indipendente.