L'art. 108 della Costituzione italiana stabilisce che la legge deve assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.
L'art. 108 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo IV "La magistratura", Sezione I "Ordinamento giurisdizionale".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 108 della Costituzione italiana.
Art. 108 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 108 della Costituzione italiana:
"Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia".
Art. 108 della Costituzione: significato
L'art. 108, comma 1, della Costituzione stabilisce che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura devono essere stabilite con legge.
L'art. 108, comma 2, prevede che la legge ha il compito di assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Il principio di indipendenza della magistratura ha valore fondamentale nella nostra Costituzione ed è richiamato in diversi articoli, come l'art. 101 e l'art. 104 della Costituzione.