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9 Giugno 2024
13:00

Art. 107 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 107 della Costituzione stabilisce che i magistrati sono inamovibili.

Art. 107 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L'art. 107 della Costituzione stabilisce che i magistrati sono inamovibili.

L'art. 107 della Costituzione italiana si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo IV "La magistratura".

Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 107 della Costituzione italiana.

Art. 107 della Costituzione italiana: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'art. 107 della Costituzione italiana:

"Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario".

Art. 107 della Costituzione italiana: spiegazione

L'art. 107, comma 1, della Costituzione, dispone che i magistrati sono inamovibili. Essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre funzioni o ad altre sedi, se non a seguito di decisione espressa del Consiglio superiore della magistratura.

Tale decisione deve essere adottata con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'art. 107, comma 2, dispone che il Ministro della giustizia può promuovere l'azione disciplinare.

L'art. 107, comma 3, stabilisce che i magistrati si distinguono solo in base alla diversità delle funzioni che svolgono.

L'art. 107, comma 4, dispone, infine, che il pubblico ministero gode delle garanzie che sono stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Il pubblico ministero e le norme sull'ordinamento giudiziario (Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono contenute una serie di norme che disciplinano le funzioni del pubblico ministero.

All'art. 70 viene ad esempio stabilito che le funzioni del pubblico ministero sono esercitate:

  • dal procuratore generale presso la corte di cassazione;
  • dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello;
  • dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  • dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari.

Al comma 5 è disposto che: "Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio".

All' art. 73 vengono invece delineate le attribuzioni generali del pubblico ministero.

Il pubblico ministero:

  • veglia alla osservanza delle leggi, sulla regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti;
  • richiede, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari qualora lo ritenga necessario;
  • promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;
  • fa eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice, in tutti i casi stabiliti dalla legge;
  • fa eseguire e osservare le leggi d'ordine pubblico.

In materia penale, il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale, mentre in materia civile e amministrativa, il pubblico ministero esercita l'azione civile e interviene nei processi civili, in tutte le ipotesi stabilite dalla legge.

Presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze penali e in tutte le udienze civili e redige requisitorie scritte.

Egli, inoltre, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, e impugnare per revocazione le sentenze civili, o chiedere la revisione delle sentenze penali.

Nel processo di esecuzione, il pubblico ministero promuove l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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