L'art. 106 della Costituzione stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso e può essere prevista anche la nomina di magistrati onorari.
L'art. 106 della Costituzione italiana si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo IV "La magistratura".
Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 106 della Costituzione italiana.
Art. 106 della Costituzione italiana: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 106 della Costituzione italiana:
"Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori".
Art. 106 della Costituzione: spiegazione
L'art. 106, comma 1, della Costituzione, stabilisce che le nomine dei magistrati sono effettuate a seguito di pubblico concorso.
L'art. 106, comma 2, della Costituzione dispone che può essere prevista anche la nomina di magistrati onorari.
L'art. 106, comma 3, della Costituzione dispone che possono svolgere le funzioni di consiglieri di cassazione, su designazione del CSM, per meriti insigni, o professori universitari ordinari in materie giuridiche e gli avvocati con 15 anni di esercizio della professione e che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
La riforma della magistratura onoraria con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57" è stata attuata una profonda riforma della magistratura onoraria.
All'art. 1, comma 3, viene stabilito espressamente che: "L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma".
I requisiti per diventare magistrato onorario sono stabiliti ai sensi dell'art. 4:
- cittadinanza italiana;
- esercizio dei diritti civili e politici;
- essere di condotta incensurabile;
- idoneità fisica e psichica;
- età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
- laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine (art. 4):
- "l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e)";
- "l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato";
- "l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio";
- "l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università";
- "lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario";
- "l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo";
- "lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98";
- "il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche";
- "l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali".
Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha la durata di sei mesi e deve essere svolto (art. 7 comma 3):
- "per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio";
- "per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio".
I compiti dei giudici onorari di pace sono stabiliti all'art. 9: "I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali".
I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati all'ufficio per il processo presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.
I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo, tuttavia, non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.
Ai sensi dell'art. 17 i vice procuratori onorari, nei procedimenti davanti al giudice di pace, possono svolgere le funzioni del pubblico ministero per delega del procuratore della Repubblica:
- "nell'udienza dibattimentale";
- "per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274";
- "nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice".