L'art. 105 della Costituzione stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura ha competenza in ordine alle assunzioni, alle assegnazioni e ai trasferimenti, alle promozioni e ai provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Vediamo, in dettaglio, cosa prevede l'art. 105 della Costituzione.
Art. 105 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 105 della Costituzione:
"Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati".
Il CSM e le sue funzioni
Il funzionamento del CSM è regolato dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura".
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati viene attribuita a una sezione disciplinare, che è composta di 6 componenti effettivi e di 5 supplenti (art. 4 l. n. 195/58).
La legge n. 195/58 dispone che: "Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse" (art. 6).
Le funzioni del CSM relative ad assunzioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati sono elencate all'art. 10 della l. n. 195/58 e sono le seguenti.
Il CSM delibera:
- "sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati";
- "sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori nonché dei componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello";
- "sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione";
- "sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati";
- "sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie".
Ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 195/58, il CSM delibera in ordine alle seguenti questioni:
- "ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni";
- "designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise";
- "individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello".
Inoltre, ai sensi dell'art. 20 l. n. 195/58, il CSM:
- "verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni";
- "verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere";
- "elegge il Vice Presidente";
- "decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro";
- "esprime parere nei casi previsti dall'art. 10 penultimo comma";
- "delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria";
- "adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio".