L'art. 104 della Costituzione stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
L'art. 104 della Costituzione italiana si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Sez. III "Gli organi ausiliari", Titolo IV.
Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 104 della Costituzione italiana.
Art. 104 della Costituzione italiana: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 104 della Costituzione italiana:
"Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale".
Art. 104 della Costituzione: spiegazione
L'art. 104, comma 1, della Costituzione stabilisce che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
L'art. 104, comma 2, invece, dispone che la presidenza del CSM è affidata al Presidente della Repubblica.
L'art. 104, comma 3, della Costituzione stabilisce che fanno parte di diritto del CSM il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
L'art. 104, comma 4, dispone che 20 componenti del CSM (i due terzi) sono eletti dalla magistratura ordinaria appartenente a varie categorie mentre 10 componenti (un terzo) sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.
L'art. 104, comma 5, stabilisce che tra i membri eletti dal Parlamento in seduta comune è eletto un Vicepresidente.
L'art. 104, comma 6, dispone che i membri elettivi del CSM durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
L'art. 104, comma 7, stabilisce, infine, che i membri del CSM non possono essere iscritti ad albi professionali, né possono fare parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Il CSM: la legge 24 marzo 1958, n. 195
Il funzionamento del CSM è regolato dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura".
I magistrati eletti al CSM si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza, così come stabilisce l'art. 1, comma 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Viene inoltre istituito, presso il CSM, un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima (art. 2 l. n. 195/58).
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati viene attribuita a una sezione disciplinare, che è composta di 6 componenti effettivi e di 5 supplenti (art. 4 l. n. 195/58).
I componenti effettivi della sezione disciplinare sono i seguenti:
- il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione ;
- un componente eletto dal Parlamento;
- un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;
- due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione
- un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
I componenti supplenti sono:
- un componente eletto dal Parlamento;
- un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;
- due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) ovvero di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione;
- un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) ovvero di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
L'elezione avviene per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio e in caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.
La legge n. 195/58 dispone che: "Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse" (art. 6).
Presso il CSM è istituito l'Ufficio studi e documentazione composto da dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi (art. 7-bis l. n. 195/58).
Per l'esercizio delle sue funzioni, il CSM si avvale dell'Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Le funzioni del CSM
Le funzioni del CSM sono elencate all'art. 10 della l. n. 195/58 e sono le seguenti.
Il CSM delibera:
- "sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati";
- "sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione";
- "sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati";
- "sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie".
Il CSM può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e per tutto ciò che concerne l'organizzazione e il funzionamento della giustizia.
Il CSM, inoltre, dà pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia.
Inoltre, ai sensi dell'art. 20 .l n. 195/58, il CSM:
- "verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni";
- "verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere";
- "elegge il Vice Presidente";
- "decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro";
- "esprime parere nei casi previsti dall'art. 10 penultimo comma";
- "delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria";
- "adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio".