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19 Giugno 2024
9:00

Art. 103 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 103 della Costituzione italiana stabilisce che il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.

Art. 103 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L'art. 103 della Costituzione italiana stabilisce che il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.

L'art. 103 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo IV "La magistratura", Sezione I "Ordinamento giurisdizionale".

Vediamo cosa stabilisce l'art. 103 della Costituzione italiana.

Art. 103 della Costituzione: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'art. 103 della Costituzione italiana:

"Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate".

Art. 103 della Costituzione: significato

L'art. 103, comma 1, della Costituzione stabilisce che il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.

L'art. 103, comma 2, prevede, invece, che la Corte dei conti esercita la propria giurisdizione nelle materie della contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge.

L'art. 103, comma 3, della Costituzione stabilisce che i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilisce dalla legge, mentre in tempo di pace hanno giurisdizione solo per i reati militari che sono commessi dagli appartenenti alle Forze armate.

L'art. 103 della Costituzione, dunque, disciplina la giurisdizione delle magistrature speciali, che sono quelle previste dalla Costituzione.

Onde individuare la giurisdizione del Consiglio di Stato la Costituzione fa riferimento al criterio della "causa petendi" ovvero quello della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio.

Il criterio della "causa petendi" è dunque utilizzato per dirimere i contrasti in tema di riparto di giurisdizione.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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