All'art. 102 della Costituzione italiana è stabilito che la funzione giurisdizionale viene esercitata dai magistrati ordinari.
Viene inoltre previsto che non possono essere istituiti giudici straordinari e speciali, ma possono essere istituite sezioni specializzate per determinate materie.
Ecco il testo aggiornato dell'art. 102 della Costituzione italiana:
"Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia".
Vediamo cosa stabilisce la Costituzione all'art. 102.
Art. 102 della Costituzione: comma 1
Al comma 1 dell'art. 102 della Costituzione italiana è stabilito che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari che sono istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Alla magistratura ordinaria si accede tramite concorso pubblico dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza.
Vi sono giudici penali e giudici civili.
Vi sono, poi, giudici di primo grado e di secondo grado.
Ad esempio, competenti a giudicare in primo grado sono, tra l'altro, i Tribunali ordinari, mentre competenti a giudicare in secondo grado sono, tra l'altro, le Corti d'appello.
Vi è poi il giudizio in Cassazione, cui si può ricorrere per vizi di legittimità.
Art. 102 della Costituzione: comma 2 e comma 3
Al comma 2 è sancito il divieto di istituzione di giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto essere istituite sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
I giudici speciali, dunque, sono soltanto quelli che sono previsti dalla stessa Costituzione, e che si occupano di determinate materie.
Giudice speciale è, ad esempio, il giudice amministrativo di primo grado (TAR) e di secondo grado (Consiglio di Stato).
Secondo quanto previsto dall'art. 103 della Costituzione, il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
Altro giudice speciale è la Corte dei Conti, che giudica in materia di contabilità pubblica.
Vi sono poi i tribunali militari, che in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate (art. 103 Cost.).
Viene infine stabilito che la legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.