L'art. 101 della Costituzione italiana stabilisce che la giustizia viene amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti solo alla legge.
L'art. 101 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo IV "La magistratura", Sezione I "Ordinamento giurisdizionale".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 101 della Costituzione italiana.
Art. 101 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 101 della Costituzione italiana:
"Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge".
Art. 101 della Costituzione: significato
L'art. 101, comma 1, della Costituzione stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo.
L'art. 101, comma 2, della Costituzione prevede che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
L'indipendenza dei giudici è un principio fondamentale nel nostro ordinamento. L'art. 104 della Costituzione ribadisce tale principio in quanto stabilisce che "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere".
L'organo di autogoverno della magistratura è il CSM ed è presieduto dal Presidente della Repubblica.