La norma di cui all’art. 10 della Costituzione così dispone:
“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”.
Spiegazione dell’art. 10 della Costituzione
La norma di cui all’art. 10 della Costituzione ha un’importanza centrale quanto ai rapporti tra ordinamento nazionale e fonti di diritto internazionale.
Viene infatti stabilito, al primo comma, che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Il nostro ordinamento, in effetti, trae linfa vitale anche dall’apporto di una serie di norme che appartengono al diritto internazionale e al diritto dell’Unione europea.
Principi che contribuiscono a favorire un’interpretazione in senso evolutivo del diritto, nell’ottica della piena valorizzazione dei diritti della persona.
Altro principio fondamentale tracciato dalla norma in commento riguarda il diritto d’asilo, che viene concesso a coloro i quali non possono godere nel loro Paese delle libertà democratiche riconosciute dalla nostra Costituzione.
Viene infine stabilito che l’estradizione non è ammessa per i reati politici.
Casistica giurisprudenziale
Interessanti queste sentenze sul diritto d’asilo.
- Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 15 settembre 2020, n. 19176: “Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, a opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione”.
- Corte Costituzionale, sentenza 20 gennaio 2022, n. 13: “Lo status di rifugiato, di carattere permanente, riguarda il soggetto individualmente perseguitato anzitutto per ragioni politiche, nonché ulteriori figure individuate nella prassi, quali, ad esempio, gli omosessuali a rischio di incriminazione perché nei loro Paesi i rapporti omosessuali, anche in forma privata e tra adulti consenzienti, sono reato; le giovani donne a rischio di mutilazioni genitali femminili; i fedeli di pratiche religiose proibite.Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono accordati in osservanza di obblighi europei e internazionali, mentre ulteriori forme di protezione sono rimesse alla discrezionalità dei singoli Stati, per rispondere a esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura.La disciplina del ricorso per cassazione nella materia della protezione internazionale è unica, nel contesto della trasposizione della direttiva 2013/32/UE, e rappresenta una tutela giurisdizionale ulteriore rispetto a quella assicurata a livello europeo. Essa può porsi a raffronto con il procedimento volto al riconoscimento della protezione umanitaria (ora speciale) riconducibile, al pari della protezione internazionale, alla garanzia costituzionale del diritto d'asilo di cui all'art. 10, terzo comma, Cost. (Precedente: S. 194/2019 – mass. 42906)”.