La norma di cui all’art. 10 del Codice civile prevede una tutela in caso di abuso dell’immagine altrui.
L’art. 10 c.c. così dispone:
“Art. 10. Abuso dell'immagine altrui.
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Spiegazione dell’art. 10 del Codice civile
A norma dell’art. 10 del Codice civile è vietato ogni abuso dell’immagine altrui.
L’abuso si configura nelle seguenti ipotesi:
- quando l’immagine viene esposta o pubblicata al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- quando l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine reca pregiudizio al decoro o alla reputazione.
La persona lesa nel proprio diritto può chiedere che cessi l’abuso, salvo il risarcimento del danno.
L’immagine tutelata è quella propria, dei propri genitori, del coniuge o dei propri figli.
Quando è legittima la pubblicazione di immagini altrui?
La legge del 22 aprile 1941, n. 633, sul punto, è estremamente chiara.
Viene infatti stabilito che l’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il suo consenso (art.96).
Ci sono però alcune ipotesi in cui non occorre il consenso della persona ritrattata (art.97):
- quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto;
- quando la riproduzione dell’immagine è giustificata da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali;
- quando la riproduzione dell’immagine è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
L’immagine non può in ogni caso essere riprodotta quando ciò rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta (art.97).
Abuso dell’immagine altrui si verifica, ad esempio, quando viene accostata l’immagine di un soggetto a un prodotto in modo da generare negli altri l’erronea convinzione che costui sia “testimonial” del prodotto.In relazione a tale ipotesi, la Corte di cassazione, sezione III, con sentenza del 27 novembre 2015, n. 24221, ha stabilito che si configura illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell'art. 10 c.c., quando la sua divulgazione non è effettuata per finalità di informazione, ma solo per ottenere un vantaggio economico sfruttando indebitamente l’immagine della persona, in difetto del suo consenso.
Quanto al danno risarcibile, il Tribunale di Milano, sezione I, con sentenza del 15 novembre 2013, n. 14430 ha in particolare stabilito che la pubblicazione illecita dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali che si sostanziano nel pregiudizio economico patito dalla persona danneggiata.
Qualora non sia possibile provare il danno, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma parametrata al compenso che avrebbe richiesto qualora avesse prestato il suo consenso alla pubblicazione.
Il danno morale è inoltre sempre risarcibile, come specificato dallo stesso Tribunale di Milano con sentenza del 9 gennaio 2004, n. 185, poiché si è verificata un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona e garantito dalla Costituzione.
Abuso dell’immagine altrui e social network
La casistica in tema di abuso dell’immagine altrui è molto ampia, se solo si pensa all’impatto notevole che hanno i social network sulla diffusione dell’immagine di ciascuno.
Il Tribunale di Bari, sezione I, con ordinanza del 7 novembre 2019, si è pronunciato in ordine a un’interessante questione relativa alla pubblicazione di immagini altrui sul noto social network Facebook.
Nel caso in esame veniva espressamente formulata richiesta, da parte della persona interessata, di rimuovere le foto che la ritraevano sul noto social.
L’autore della pubblicazione si rifiutava di effettuare la rimozione.
Il Tribunale di Bari ha dato ragione alla persona la cui immagine era stata utilizzata indebitamente, stabilendo che nell’ipotesi di dissenso espresso dell’interessato alla permanenza della pubblicazione di proprie fotografie nel profilo Facebook altrui, l’omessa rimozione si sostanzia in un abuso del diritto all’immagine.