L'art. 1 del TUIR disciplina il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ossia quali sono i redditi in denaro o in natura che comportano l'applicazione dell'imposizione fiscale.
Il Testo Unico delle Imposte sui redditi, ossia il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in breve D.P.R. n. 917/1986), contiene la normativa sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel titolo I, articoli 1-71 del TUIR.
L’Irpef è un’imposta personale e progressiva che colpisce il reddito complessivo ovunque prodotto dalle persone fisiche residenti in Italia e il reddito prodotto in Italia da parte delle persone fisiche non residenti. L’Irpef si determina in base ad aliquote progressive e per scaglioni di reddito.
Testo aggiornato art. 1 TUIR
Il testo ufficiale ed in vigore dell'art. 1 TUIR – "Presupposto dell'imposta" Irpef è il seguente:
"Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6"
Il significato esplicativo di questo articolo 1 del TUIR è che rientrano nella base imponibile, per il calcolo dell'Irpef, tutti i redditi in denaro o in natura ma ad una condizione:
- devono tassativamente rientrare nella categorie indicate nell'art. 6 del TUIR.
Quindi è importante, a questo punto, capire quali sono i redditi tassativamente previsti dal TUIR che sono sottoposti ad imposizione fiscale, a tassazione Irpef
Elenco redditi in denaro o natura (art. 1 TUIR)
Da questa prima lettura, oltre a considerare redditi imponibili Irpef anche i redditi in natura, accanto a quelli in denaro, è necessario individuare i redditi imponibili, citati nell'articolo 1 del TUIR quali presupposto dell'imposta. Tali redditi sono indicati nell'art. 6 del TUIR che tratta la "Classificazione dei redditi".
Secondo l'art. 6 del TUIR, rientrano nell'applicazione dell'IRPEF, il possesso dei seguenti redditi in denaro o in natura:
a) redditi fondiari (Capo II del TUIR);
b) redditi di capitale (Capo III del TUIR);
c) redditi di lavoro dipendente (Capo IV del TUIR);
d) redditi di lavoro autonomo (Capo V del TUIR);
e) redditi di impresa (Capo VI e alcune sezioni Capo II del TUIR);
f) redditi diversi (Capo VII del TUIR).
Anche se l'art. 1 del TUIR stabilisce che sono redditi imponibili solo quelli esplicitamente indicati nel Testo Unico, all'articolo 6, questa indicazione non sta a significare che non sono imponibili dei redditi che in sede interpretativa possono essere fatti rientrare in uno dei redditi sopra elencati.
Nella normativa del TUIR vi sono alcuni redditi come quelli dell'articolo 67 del TUIR, che fa parte dei redditi diversi di cui alla lettera f), che contengono una generale indicazione di redditi imponibili.
Si pensi ai redditi indicati nell'art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR riguardo le "attività commerciali non esercitate abitualmente". Oppure ai redditi indicati nella lettera l) del comma 1, dell'art. 67, che riguarda le "attività di lavoro autonomo non esercitare abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".
Si tratta, quindi, per valutare l'imponibilità fiscale di un reddito, di andare a ricercare nel TUIR, all'articolo 6, ma anche nei singoli capi del TUIR di ogni macrocategoria di redditi indicati nell'art. 6 del TUIR, se tale reddito può essere considerato tra quelli tassativamente indicati nel Testo Unico.
Per maggiori informazioni sulle tipologie di reddito ecco l'approfondimento sull'art. 6 del TUIR.
Come si computano i redditi in natura?
A stabilirlo è l'art. 9 del TUIR che stabilisce che i redditi in natura "sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti".
Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. E' quanto stabilisce il comma 3 dell'art. 9 del TUIR.
Per maggiori informazioni, ecco l'approfondimento sull'art. 9 del TUIR.
Possesso dei redditi: quando scatta
Per far sorgere il presupposto dell'imposta Irpef è necessario il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti dell'art. 6 del TUIR.
Il possesso è la materiale disponibilità ed il godimento da parte di una persona fisica. Di cosa? ovviamente del reddito.
Sul possesso dei redditi, l'attenzione si sposta su alcuni casi di dubbi interpretativi oppure casi di redditi intestati diversamente dalla persona fisica.
La Corte di Cassazione ha più volte confermato che anche la materiale disponibilità ed il godimento di utili da parte di una persona fisica, che solo formalmente li attribuisce ad una persona giuridica, configura una situazione di possesso dei redditi ai fini Irpef in capo alla persona fisica.
Vi sono una serie di pronunce riguardanti il possesso e l'intestazione fittizia del reddito, così come vi sono casi di redditi provenienti da fonte illecita.
I redditi di fonte illecita sono assoggettabili ad Irpef? La risposta è probabilmente sì.
L'articolo 14, comma 4, della Legge n. 537 del 1993 stabilisce che "Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria".
La Corte di Cassazione ha dichiarato irrilevante, ai fini della tassazione Irpef di cui trattasi, la distinzione tra somme illecitamente ricevute per sé o per il successivo versamento ad
altri.
E i costi da reato sono deducibili?
In questo caso l'art. 8 del Decreto Legge n. 16 del 2012 stabilisce un principio generale della indeducibilità dei costi: "Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.
Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi".