Il Codice civile all’articolo 1 contiene la definizione della capacità giuridica.
L’art. 1 c.c. è uno degli articoli del libro primo che tratta “Delle persone e della famiglia”.
Nell’ambito del libro primo del Codice civile c’è il titolo I, "Delle persone fisiche" che contiene dieci articoli.
Nel primo articolo, vi è appunto la definizione della capacità giuridica.
La normativa in vigore e aggiornata sull’art. 1 c.c. è la seguente:
"Art.1. Capacità giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita".
Il Codice civile all’art. 1 conteneva anche un comma 3 abrogato che era il seguente “Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali”.
Tale comma è stato abrogato dall'art. 3, D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287.
Il Codice civile è stato approvato e introdotto nella Legislazione italiana dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 dal Re D’Italia e di Albania Vittorio Emanuele III.
Art. 1 del Codice civile, primo comma: cosa significa
Il comma 1 dell'art. 1 del Codice civile dispone così:
"La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita".
La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto a essere titolare di diritti e di doveri.
L’acquisizione della capacità giuridica costituisce un principio fondamentale di civiltà, tanto è vero che all’art. 22 della Costituzione è stabilito che “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.
L’acquisto della capacità giuridica con la nascita è espressione del principio di uguaglianza, scolpito all’art. 3 della Costituzione, in base al quale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
La capacità giuridica appartiene alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche.
In considerazione delle peculiarità delle persone giuridiche, la loro capacità giuridica è più limitata rispetto a quella delle persone fisiche.
Una persona fisica, ad esempio, è titolare dei diritti della personalità, come il diritto al nome o il diritto all’immagine.
Non tutti questi diritti possono essere riconosciuti alla persona giuridica, anche se in giurisprudenza sono stati fatti notevoli passi in tal senso.
La Suprema Corte di Cassazione, con nota sentenza del 4 giugno 2007,n.12929, ha infatti stabilito il principio per cui la lesione del diritto all’immagine provoca un danno non patrimoniale risarcibile anche alla persona giuridica.
Capacità giuridica: acquisto e perdita
Nel primo comma viene disposto che l’acquisizione della capacità giuridica è subordinata all’evento della nascita del soggetto, che corrisponde al distacco dello stesso dal grembo materno e all’emissione del primo respiro.
La perdita della capacità giuridica avviene invece con la morte del soggetto, che è individuata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, all’art. 1, con “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo”.
La capacità di agire
La capacità di agire è la capacità del soggetto di porre in essere concretamente atti giuridici, con i quali può disporre dei propri diritti e dei propri doveri.
Esempio classico di atto giuridico che è possibile compiere se si dispone della capacità di agire, è il contratto con il quale si acquista un’auto.
La capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni di età.
La capacità di agire si perde a seguito di morte del soggetto ovvero per interdizione legale o interdizione giudiziale.
L’interdizione legale è una pena accessoria, prevista dall’art. 32 c.p.
E’ legalmente interdetto, e quindi perde la capacità di agire, il condannato all’ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
L’interdizione giudiziale segue invece a una sentenza pronunciata dal giudice nelle ipotesi più gravi, quando un soggetto non è in grado di provvedere ai propri affari, ad esempio in caso di grave infermità psichica.
Differenze tra capacità giuridica e capacità di agire
La capacità giuridica deve quindi essere tenuta ben distinta dalla capacità di agire, che è la possibilità concreta per il soggetto di disporre dei diritti e dei doveri di cui è titolare.
Di seguito le principali differenze tra capacità giuridica e capacità di agire:
- la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, mentre la capacità di agire si acquista al compimento della maggiore età;
- la capacità giuridica è la capacità astratta del soggetto di essere titolare di diritti e di doveri, mentre la capacità di agire è la capacità di disporre di tali diritti e doveri, ad esempio concludendo un contratto;
- presupposto della capacità giuridica è il solo evento della nascita, presupposto della capacità di agire è il compimento della maggiore età, e inoltre la capacità di intendere e di volere;
- la capacità giuridica si perde con la morte, mentre la capacità di agire si può perdere con la morte oppure a seguito di interdizione legale o interdizione giudiziale.
Art. 1 del Codice civile, secondo comma: cosa significa concepito
Il comma 2 dell'art. 1 del Codice civile così dispone:
"I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita".
Al comma 2 dell’art. 1 c.c. viene stabilito che il concepito può godere dei diritti che la legge gli riconosce qualora si verifichi effettivamente l’evento della nascita.
Prima della nascita il concepito è dunque titolare di un’aspettativa.
Prima questione da chiarire è la differenza tra nascituro e concepito.
Questo perché la legge attribuisce diritti al nascituro anche se non concepito.
Il concepito è dunque un soggetto che si trova nel grembo materno e che giungerà alla nascita, mentre il nascituro è un soggetto già concepito oppure che potrà essere concepito in futuro.
Il nascituro può dunque ricevere donazioni o diventare erede anche se non concepito, se figlio di una persona vivente al momento del testamento.
Viene infatti stabilito all’art. 462 del Codice civile, comma 3, che: “Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”.
La giurisprudenza ha chiarito che il nascituro non concepito può ereditare solo se incluso nel testamento.
Lo ha stabilito, ad esempio, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 22 marzo 2012, n. 4621.
Nel caso di specie veniva esclusa la capacità di succedere di un soggetto non ancora concepito al tempo della morte del testatore, non istituito erede con il testamento.