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21 Ottobre 2024
15:00

Anticipazione TFR CCNL Commercio: tempi, tassazione, come funziona

Il TFR nel CCNL Commercio va pagato entro 45 giorni dalla cessazione. Durante il rapporto di lavoro il lavoratore può aver diritto all'anticipazione del TFR, vediamo tutte le regole, anche di calcolo e tassazione del TFR.

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Anticipazione TFR CCNL Commercio: tempi, tassazione, come funziona
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Anticipazione TFR CCNL Commercio tempi, tassazione, come funziona

Il TFR nel CCNL Commercio va pagato entro 45 giorni dalla cessazione.

Durante il rapporto di lavoro il lavoratore può aver diritto all'anticipazione del TFR, ma secondo delle regole stabilite dal contratto collettivo.

In caso di ritardo del pagamento del TFR, il lavoratore matura degli interessi.

Vediamo come funziona il TFR nel CCNL Commercio firmato da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

Come funziona il TFR nel CCNL Commercio

Il TFR è disciplinato nel CCNL Commercio nella Sezione quarta – Disciplina del rapporto di lavoro – Titolo VI – Risoluzione del rapporto di lavoro – Capo III – Trattamento di Fine Rapporto all'articolo 249, che appunto tratta il Trattamento di Fine Rapporto.

L'art. 249 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi stabilisce che "In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un T.F.R. determinato secondo le norme della Legge29.5.1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31.5.1982 il Trattamento di Fine Rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del C.C.N.L. 17.12.1979 (All. 9).

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29.5.1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto le seguenti somme:
– i rimborsi spese;
– le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum” gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
– i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
– la contribuzione di cui agli artt. 104, 105 e 107;
– l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 200, 248, 251 e 252;
– l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 159;
– le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'Irpef;
– le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
– gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Ai sensi del comma 3, art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29.5.1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art.2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (Inps, Inail), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro".

Le regole in materia di TFR nel commercio sono le stesse anche in caso di apprendistato, tempo determinato, contratto a tempo parziale o contratto part-time.

Pagamento TFR: entro 45 giorni dalla cessazione

Quale è il termine di pagamento del TFR nel Commercio?

L'Articolo 253 disciplina la "Corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto":

"Il Trattamento di Fine Rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29.5.1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".

A tale scopo "A causa della necessaria armonizzazione dei sistemi statistici europei, il dato Istat utile per il calcolo dell'indice di rivalutazione del T.f.r. viene pubblicato nella seconda parte del mese successivo a quello di riferimento".

Il CCNL Commercio prevede anche il caso del ritardo di pagamento del TFR: "In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.

L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al Trattamento di Fine Rapporto".

Tutti i lavoratori che ricevono il TFR a rate nel CCNL Commercio, lo fanno in seguito ad un accordo con il datore di lavoro o comunque un comportamento in deroga di quest'ultimo. E' possibile che tra le parti si trovi una soluzione con un pagamento del TFR a rate per venire incontro alle esigenze di liquidità dell'azienda.

Calcolo e tassazione TFR Commercio

Le regole di calcolo del TFR sono le stesse degli altri lavoratori di altri settori.

Ogni anno il lavoratore matura un TFR pari alla retribuzione annuale (utile per il calcolo del TFR) divisa per il divisore fisso 13,5.

Poi il TFR accantonato entro il 31 dicembre dell'anno precedente viene rivalutato.

Al termine del rapporto, sia il TFR maturato nell'anno che il TFR accantonato al 31/12 dell'anno precedente formano il TFR da erogare.

Al momento dell'erogazione, la tassazione del TFR funziona così: si determina l'imponibile annuo o reddito di riferimento. Ossia TFR1 + (TFR2 – R) x 12 diviso anni di maturazione.

Poi bisogna determinare l'aliquota media assumendo l'importo di TFR maturato e le aliquote IRPEF in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta ovvero alla data della richiesta.

Ad esempio, ipotizzando che la richiesta di anticipazione di TFR venga presentata il giorno 10 maggio dell’anno B e che le aliquote Irpef dell’anno B siano variate rispetto a quelle dell’anno A , il datore di lavoro, per la determinazione dell'aliquota media, può assumere l'importo di TFR maturato e le aliquote IRPEF in vigore al 31 dicembre dell'anno A ovvero al 10 maggio dell’anno B.

Nella maggior parte dei casi, l'aliquota media è il 23%, quindi la tassazione del TFR è del 23%.

Anticipazione TFR: quali sono le regole

Un Chiarimento a verbale ha stabilito che "Per le anticipazioni previste dalla Legge n. 297/1982 sul Trattamento di Fine Rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'All. 5 che fa parte integrante del presente contratto".

L'Allegato 5 al CCNL Commercio stabilisce le "Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto":

"1) Nell’accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti da aziende commerciali, nei limiti numerici stabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:

a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;

b) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;

c) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;

d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera b), che l’alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;

e) terapie o protesi che non siano previste dal Servizio Sanitario Nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;

f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l’alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;

g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;

h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;

i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;

j) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, come sostituito dalla legge n. 53/2000, artt. 3, 5 e 6;

k) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.

2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle R.S.A. e del Consiglio di Azienda, sarà formata entro i due mesi successivi. Tale graduatoria sarà affissa all’interno dell’azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità. Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.

3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l’ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.

4) Per casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà d’intesa con le R.S.A. o il C.D.A. l’anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili nell’anno successivo quando l’anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.

5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l’acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1).

6) L’erogazione delle somme per l’acquisto dell’alloggio, nei limiti di legge, è subordinata alla presentazione dell’atto notarile di acquisto.

L’importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da parte dell’interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.

La documentazione notarile dell’acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l’importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all’Istituto presso il quale il mutuo è acceso.

Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall’atto di prenotazione specifica dell’alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione dell’atto notarile o alla cooperativa contestualmente all’atto notarile di assegnazione.

Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autenticata della concessione edilizia, accompagnata da preventivi e da una dichiarazione del Comune attestante che i lavori sono in corso. Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell’anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di legge fino all’erogazione della somma.

7) L’erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per l’intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.

8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l’applicazione dei provvedimenti disciplinari.

9) Il presente accordo ha validità fino al 31.3.1986.

S’intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta l’accordo rimarrà in vigore fino all’eventuale rinnovo".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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