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12 Agosto 2023
15:00

Annullamento viaggio: come e quando disdire la vacanza prenotata

Per circostanze inevitabili e straordinarie, è diritto del viaggiatore annullare la vacanza prenotata e recedere dal contratto senza versare alcuna penale o aver stipulato polizze assicurative ad hoc. Quali sono le ragioni per cui è possibile disdire il viaggio senza costi e come si annulla la vacanza?

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Annullamento viaggio: come e quando disdire la vacanza prenotata
Dottoressa in Giurisprudenza
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Tutto pronto per la partenza, eppure può capitare di ammalarsi o dover fronteggiare altre situazioni gravi che costringano a dover disdire il viaggio.

I motivi che portano ad annullare la vacanza possono essere infortuni, malattie, affrontare un lutto o, più in generale, cause di forza maggiore: è diritto al viaggiatore di ottenere il rimborso per la vacanza saltata.

Cerchiamo di fare chiarezza.

Si può annullare un viaggio senza rimetterci soldi e pagare la penale?

Compagnie aeree, catene alberghiere e tour operator spesso impongono penali a carico del viaggiatore che intenda disdire la vacanza prenotata e, più si avvicini il giorno della partenza, tanto più queste saranno salate.

Pensiamo  a quanti perdono la caparra versata per l’albergo: infatti annullare la vacanza prima della partenza può comportare la perdita tra il 25% e il 100% di quanto versato.

Quindi, come fare a disdire la vacanza per situazioni sopravvenute?

Il Codice del Turismo, ovvero il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, prevede una vera e propria tutela a favore del viaggiatore: sia per il riconoscimento del diritto al risarcimento per il danno da vacanza rovinata, sia gli obblighi informativi da parte di agenzie di viaggio e tour operator prima della partenza, ma anche i doveri delle compagnie aeree o degli hotel e così via.

Andiamo con ordine.

Come detto, il viaggiatore ha diritto a ottenere tutte le informazioni relative sia al proprio viaggio sia al contratto che sta stipulando prima della propria partenza, a stabilirlo è l’articolo 37 del Codice del Turismo.

Tra gli obblighi informativi, vi è anche il diritto per il viaggiatore di recedere dal contratto di viaggio (in termini di tempistiche, documenti necessari e quanto abbia diritto a vedersi restituito).

Cosa significa? Il Codice del Turismo si concentra anche sull’esigenza di dover annullare il viaggio e sul diritto del viaggiatore a non rimetterci soldi, senza dover stipulare assicurazioni apposite prima della partenza.

Sebbene nulla vieti al consumatore di sottoscrivere una polizza assicurativa che copra eventuali imprevisti e problemi, ciò rappresenta la necessità di dover fronteggiare un costo aggiuntivo rispetto invece a una forma di tutela già riconosciuta dall’ordinamento.

L’articolo 41 del Codice del Turismo (intitolato "Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto") è chiaro: il viaggiatore che si trovi nell’impossibilità di partire per motivi di salute, familiari o altri, dovendo quindi rinunciare al viaggio, ha il diritto di recedere dal contratto.

E nella stessa direzione va anche la tutela prevista dall’articolo 1256 del Codice Civile, che disciplina l’ipotesi in cui l’annullamento del viaggio sia dovuto a cause indipendenti dal viaggiatore e garantendogli la restituzione delle somme pagate:

“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

Il Codice del Turismo fa riferimento alle cd. cause di forza maggiore, ovvero quelle ragioni che riconoscono al viaggiatore il diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato, anche senza essere coperto da un’assicurazione.

Vediamo nel dettaglio quali sono i  motivi validi per l'annullamento del viaggio.

I motivi validi per l'annullamento del viaggio e i diritti del viaggiatore

I motivi che possono essere riconosciuti come validi e che quindi permettono al viaggiatore di essere rimborsato sono:

  • cause di forza maggiore;
  • motivi di salute (infortuni, malattia, ricovero in ospedale);
  • lutto.

Vediamo di cosa si trattano nello specifico.

Causa di forza maggiore

Il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, definisce le cause di forza maggiore che possano portare il viaggiatore a disdire il viaggio come “circostanze inevitabili e straordinarie”, ovvero al di fuori del controllo del tour operator, dell’agenzia di viaggio, della piattaforma online di prenotazione e del viaggiatore.

Possono essere tali, quindi, tutte quelle situazioni che potrebbero verificarsi presso la meta di destinazione (oppure nelle immediate vicinanze) e che non consentono la permanenza in sicurezza e serenità per il viaggiatore.

Sono cause di forza maggiore quelle diramate dall’Unità di Crisi della Farnesina, ovvero:

  • conflitti armati;
  • allarme terroristico;
  • tensioni etniche;
  • calamità naturali (come terremoti, tsunami, inondazioni, tornado);
  • emergenze sanitarie.

In tutti questi casi, quindi, il viaggiatore ha diritto a ottenere il rimborso integrale di quanto pagato prima della partenza (senza costi aggiuntivi o penali).

In alternativa però, potrà richiedere di usufruire di un pacchetto turistico equivalente o superiore (senza sopportare costi aggiuntivi).

Se il viaggiatore scegliesse un pacchetto turistico di qualità inferiore, avrebbe diritto alla restituzione della differenza del costo dovuto.

E’ bene specificare però, che in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie, il viaggiatore non ha diritto al risarcimento dei danni subiti qualora fosse stato avvertito delle problematicità e avesse scelto ugualmente di partire.

Motivi di salute

Possono essere diversi i motivi di salute che possono colpire il viaggiatore o i suoi compagni e che impediscano la partenza: pensiamo agli infortuni, le malattie o altre circostanze.

In questi casi è possibili ottenere il rimborso anche del volo aereo, come previsto dalle seguenti norme:

  • art. 1463 c.c.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.

Il viaggiatore acquistando un biglietto aereo, conclude un contratto con la relativa compagnia: una doppia prestazione (cd. contratto sinallagmatico) dove da un lato ci sarebbe l’obbligo del vettore a restituire il costo del biglietto se decidesse di annullare il volo; dall’altro lato ottenere il rimborso del volo per motivi di salute come reintegrazione dell’intera vacanza.

  • art. 945 del Codice della Navigazione

Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto”.

La norma dispone che, quando il viaggiatore si ritrovi in una situazione a lui non riconducibile, ovvero un evento imprevedibile e a lui non imputabile, dovrà avvertire tempestivamente la compagnia aerea.

Solo così potrà ottenere la restituzione integrale del prezzo del biglietto aereo pagato.

La legge tutela allo stesso modo anche il caso in cui a non poter partire siano gli altri componenti della famiglia o i compagni di viaggio: anche loro potranno richiedere la risoluzione del contratto e la relativa restituzione di quanto pagato.

Lutto in famiglia

Proprio come in caso di malattia e infortuni, è possibile ottenere alle stesse condizioni la restituzione di quanto pagato se la partenza non fosse più possibile a causa di un lutto.

Sarà però necessario comprovare l'evento con il relativo certificato di morte e a condizione che il lutto sia improvviso e sopraggiunto dopo aver fatto la prenotazione.

Come disdire la vacanza prenotata

Se a causa di malattia, infortuni, o cause di forza maggiore il viaggiatore si ritrovi a dover disdire la vacanza.

Entro quanto tempo è possibile comunicare la propria intenzione di annullare il viaggio e quali documenti è necessario presentare? Ecco di seguito come fare.

Quanto tempo prima si può disdire una vacanza?

Il Codice del Turismo, come visto, disciplina il Diritto di Recesso del Consumatore.

Solitamente, è possibile annullare senza costi il viaggio entro 5 giorni dalla conferma della prenotazione e senza fornire motivazioni.

E’ possibile anche che tale periodo sia esteso, o che scaduto il primo termine di cancellazione gratuita, venga poi fissato un secondo termine che comporti una restituzione solo parziale di quanto pagato.

Tuttavia, è possibile annullare la propria vacanza anche fino al giorno prima qualora fossero sopraggiunte circostanze straordinarie e imprevedibili.

In ogni caso, tutti i rimborsi devono essere corrisposti entro 14 giorni dall’esercizio del diritto di recesso.

Quali documenti presentare?

Per poter disdire la vacanza prenotata e chiedere la restituzione di quanto pagato prima della partenza, occorre presentare alcuni documenti:

  • la carta d’identità in corso di validità;
  • il titolo di viaggio (il biglietto aereo o del treno);
  • la conferma di avvenuta prenotazione.

Oltre ai documenti base, al fine di comprovare l’eventuale stato di salute/infortunio ecc. occorre avvalersi di:

  • certificato medico;
  • certificato di morte che attesti il lutto.

A questo punto, la compagnia aerea oppure l’agenzia di viaggio potranno procedere o all’emissione del rimborso oppure offrire al viaggiatore una soluzione di viaggio alternativa.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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