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1 Agosto 2024
17:00

Anche il Fisco va in vacanza: scatta la sospensione feriale ad agosto

Dal 1 agosto e fino al 4 settembre è sospeso l'invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Agenzia delle entrate.

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Anche il Fisco va in vacanza: scatta la sospensione feriale ad agosto
Esperta in Diritto Tributario
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Anche il fisco va in vacanza. Dal 1° agosto fino al 4 settembre, l’Agenzia delle Entrate sospenderà l'invio di alcune comunicazioni e inviti ai contribuenti, salvo casi di indifferibilità e urgenza.

Questo periodo di sospensione è previsto dall'articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 1/2024, noto come decreto Adempimenti, e prevede due periodi di sospensione annuali: dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre.

Fisco e tasse: cosa viene sospeso ad agosto

Durante questi periodi, l’amministrazione fiscale non potrà trasmettere le seguenti tipologie di atti:

  • Comunicazioni sui controlli automatizzati: Articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
  • Comunicazioni sui controlli formali: Articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.
  • Comunicazioni sugli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata: Articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004.
  • Inviti all’adempimento: Articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014.

Solo in casi di indifferibilità e urgenza, come pericolo per la riscossione o l’invio di comunicazioni che prevedono notizie di reato (articolo 331 del codice di procedura penale) o atti destinati a soggetti in procedure concorsuali, è possibile richiedere una deroga al regime di sospensione.

Inoltre, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme derivanti da controlli automatizzati, controlli formali e i versamenti relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata, come previsto dall’articolo 7-quater, comma 17, del Dl n. 193/2016.

Cosa non viene sospeso ad agosto

Tuttavia, la sospensione dei termini non si applica alle richieste di documenti e informazioni effettuate durante attività di accesso, ispezione e verifica, o nelle procedure di rimborso dell’IVA.

Scadenze fiscali di agosto 2024

Nonostante lo stop generale al fisco, nel mese di agosto rimangono alcune scadenze fiscali da rispettare. Nel dettaglio ecco le date da segnare in agenda:

16 agosto

  • Contributi previdenziali: I datori di lavoro agricoli e non agricoli (inclusi ex INPDAP, ex ENPALS ed ex INPGI) devono versare i contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni del mese precedente. Il versamento va effettuato tramite Modello F24.

20 agosto

  • Ritenute d’acconto: I condomini, in qualità di sostituti d’imposta, devono versare le ritenute sui corrispettivi pagati il mese precedente per prestazioni relative a contratti d’appalto, opere o servizi, utilizzando il Modello F24 in modalità telematica o tramite intermediario abilitato.
  • Imposta sugli intrattenimenti: I soggetti che esercitano attività d’intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n° 640/1972 devono versare l’imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte nel mese precedente, tramite Modello F24.
  • IVA mensile: I contribuenti IVA mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di luglio, utilizzando il Modello F24
  • IVA trimestrale: I soggetti che versano l’IVA trimestralmente devono effettuare il versamento relativo al primo trimestre del 2024, maggiorato dell'1%, esclusi i regimi speciali ex art. 74, comma 4, D.P.R. 633/72.
  • Contributi per collaboratori: I committenti che hanno corrisposto compensi nel mese precedente a collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, venditori porta a porta, collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca e soci-amministratori di società devono versare i contributi previdenziali sui compensi corrisposti nei mesi precedenti.
  • Tobin Tax: Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate devono versare la Tobin Tax

31 agosto

  • Dichiarazione IVA IOSS: Entro l'ultimo giorno del mese, deve essere trasmessa la dichiarazione IVA IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore inferiore a 150 euro, effettuate nel mese precedente. La dichiarazione va fatta per ogni Stato membro, indicando imponibile, aliquota e imposta dovuta.
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