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20 Luglio 2023
14:00

Amnistia e Indulto: cosa sono, quando è possibile applicarli, quali effetti hanno

L’amnistia e l’indulto sono atti di clemenza collettivi attraverso i quali lo Stato sceglie di rinunciare ai propri poteri punitivi o ad applicare la pena.

Amnistia e Indulto: cosa sono, quando è possibile applicarli, quali effetti hanno
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’amnistia e l’indulto sono dei provvedimenti di clemenza che lo Stato sceglie di applicare in situazioni eccezionali, rinunciando a punire il reato commesso o ad applicare la pena, in tutto o in parte, prevista.

L’articolo 79 della Costituzione prevede che l’amnistia e l’indulto sono concessi con una legge, deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Prima dell’avvento della Legge Costituzionale del 6 marzo 1992, n. 1, che è intervenuta modificando la formulazione dell’art. 79 Cost., era il Presidente della Repubblica , su delega delle Camere, a concedere l’amnistia o l’indulto.

La previsione costituzionale, innalzando il quorum necessario alla votazione – si pensi infatti che si è passati dalla maggioranza semplice, ai due terzi dei componenti – ha reso assai più difficoltosa la concessione dei provvedimenti di clemenza. Se infatti, l’ultima amnistia concessa risale al 1990 e neppure Papa Giovanni Paolo II, in occasione del Giubileo delle Carceri del 24 giugno 2000, è riuscito a mediare la situazione; l’ultimo indulto invece è stato concesso con la Legge del 31 luglio 2006, n. 241 e con riferimento a tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006, per le pene detentive non superiori a tre anni e per quelle pecuniarie non superiori a €10.000.

Significato di amnistia

L’amnistia rappresenta una causa di estinzione del reato, attraverso cui viene meno sia la punibilità del reo conseguente dal reato sia la pena che ne discende.

L’istituto dell’amnistia risponde ad esigenze di natura politico-criminali, mirando cioè a ristabilire la pacificazione sociale e inquadrando il reato come non punibile.

Attraverso l’amnistia, lo Stato rinuncia con un atto di clemenza ai propri poteri punitivi per quei reati commessi in un certo lasso di tempo.

Il nostro Codice Penale dedica l’articolo 151 alla disciplina dell’amnistia, come segue:

“L'amnistia estingue il reato,  e,  se  vi  è stata  condanna,  fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli  reati per i quali è conceduta. 

La estinzione del reato per effetto dell'amnistia  è limitata  ai reati commessi a tutto il giorno  precedente  la  data  del  decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa. 

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. 

L'amnistia non si applica  ai  recidivi,  nei  casi  preveduti  dai capoversi  dell'articolo  99,  né   ai   delinquenti   abituali,   o professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  il   decreto  disponga diversamente”.

L’amnistia determina l’irrilevanza penale dei fatti (o meglio, dei reati) commessi fino al giorno antecedente alla data del relativo decreto. Tuttavia, l’estinzione di quel reato per amnistia non preclude al giudice di accertare le circostanze complessivamente svoltesi e ciò al fine di determinare se sussista o meno un altro reato per il quale doversi procedere.

L’amnistia produce anche l’effetto abolitivo delle pene (principale; accessorie; misure di sicurezza e sanzioni sostitutive), in concomitanza dell’estinzione del reato. Permangono invece le obbligazioni civili che da questo derivano.

Infatti, con l’estinzione del reato grazie all’amnistia, non solo viene meno l’esecuzione della pena principale, ma anche l’obbligo di pagare l’eventuale sanzione pecuniaria sostitutiva (eventualmente disposta al momento della condanna). La ragione sta nel fatto che, venendo meno il reato per il quale si procede e che ha inerente la sanzione pecuniaria, la seconda non può sussistere senza la prima.

L’amnistia non può essere concessa nel caso in cui la personalità dell’imputato sia dichiarata recidiva o abituale.

Non è detto che la persona coinvolta nel processo penale debba obbligatoriamente accettare il provvedimento di amnistia ed è, pertanto, libero di rinunciare alla clemenza accordatagli: pensiamo al caso in cui Tizio si dichiari innocente e preferisca, piuttosto che essere tacciato di un reato anche se poi verrà estinto con amnistia, far valere in giudizio la sua posizione e ottenere la pronuncia di innocenza dal giudice.

La rinuncia all’amnistia è un atto formale, piena espressione del fondamentale diritto di difesa del nostro ordinamento, e richiede una dichiarazione – in forma scritta o orale – da rendersi al giudice e una volta posta in essere è irrinunciabile. E’ un atto personale che l’imputato può compiere con il mezzo di un procuratore speciale a ciò delegato.

Tipologie di amnistia

E’ possibile distinguere due diverse tipologie di amnistia:

  • amnistia propria;
  • amnistia impropria.

Nel caso dell’amnistia propria si fa riferimento a quel provvedimento che interviene prima dell’emanazione della sentenza penale di condanna per gli imputati. Pertanto, il processo penale è ancora in corso nel momento in cui viene pronunciato il provvedimento di amnistia.

Si definisce amnistia impropria, invece, il caso in cui il provvedimento interviene dopo che la condanna sia già stata pronunciata o la sentenza sia passata in giudicato (cioè, in giuridichese, significa che la sentenza non può più essere “modificata” ed è quindi irrevocabile). L’amnistia impropria fa cessare le pene principali e accessorie ma non gli effetti penali della condanna, cioè non sarà possibile: godere della sospensione condizionale della pena; non sarà possibile partecipare a concorsi pubblici o esercitare alcune attività; se il giudice le ha ritenute sussistenti, resteranno le connotazioni della recidiva o di delinquente abituale, professionale o per tendenza.

In conclusione, mentre l’amnistia impropria impedisce l’esecuzione della pena o ne interrompe la sua prosecuzione; l’amnistia propria preclude l’accertamento del reato e di infliggere la pena principale.

Significato di indulto

L’indulto è un provvedimento di clemenza con il quale si condona, in tutto o in parte, la pena principale che è applicata all’imputato raggiunto dalla sentenza di condanna.

L’ultimo indulto concesso in Italia risale al 2006 e, dal 1942 a quel momento, nel tempo si sono succeduti 42 atti di clemenza di questo tipo.

Il Codice Penale dedica la disposizione in tema di indulto all’interno dell’articolo 174, ovvero:

“L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151”.

L’indulto è definibile come un atto di clemenza di portata generale e che opera esclusivamente sulla pena e mai sul reato.

Sebbene l’indulto comporti l’estinzione della pena principale, restano in vita le pene accessorie e gli effetti della condanna, a meno che il decreto non preveda appositamente in questo senso.

L’indulto non può essere concesso per tutti i reati contemplati dal nostro ordinamento, ne sono i esclusi severamente quelli connotati di maggiore allarme sociale:

  • strage;
  • banda armata;
  • associazione mafiosa;
  • sequestro di persona;
  • riduzione in schiavitù;
  • violenza sessuale;
  • prostituzione minorile;
  • pedopornografia;
  • produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti;
  • usura;
  • riciclaggio.

L’indulto ha efficacia limitatamente ai reati commessi fino al giorno precedente all’emanazione del decreto, questo entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Tipologie di indulto

Come nel caso dell’amnistia, anche per l’indulto è possibile distinguere diverse tipologie:

  • indulto proprio;
  • indulto improprio;
  • “indultino”.

Si definisce indulto proprio il caso in cui l’atto di clemenza intervenga nel corso dell’esecuzione della pena conseguente alla pronuncia di una sentenza divenuta irrevocabile.

Si parla di indulto improprio quello che è rimesso alla competenza del Giudice della cognizione (cioè quello che pronuncia la sentenza e quindi prima di emanarla comunica l’applicazione dell’indulto).

L’indultino, o più correttamente la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni  –  è stato introdotto ad opera della Legge del 1 agosto 2003, n. 207. La disciplina incrocia quella dell’affidamento ai servizi sociali e il classico provvedimento dell’indulto.

L’affidamento ai servizi sociali rappresenta una misura alternativa alla pena detentiva e, attraverso l’istituto dell’indultino, il condannato che ha ha già scontato almeno metà della propria pena detentiva originaria, potrà vedere sospesa la parte residuale (e ciò nel limite di due anni), e proseguire il suo percorso di reinserimento nella società svolgendo l’affidamento presso i servizi sociali individuati.

Non si tratta di una misura automatica che, anzi, deve essere perorata attraverso il deposito dell'istanza al Magistrato del Tribunale di Sorveglianza competente. Inoltre, può essere concesso una sola volta e sono esclusi dalla sua applicazione i reati di matrice mafiosa; quelli ad oggetto il traffico di stupefacenti; la violenza sessuale; il sequestro e i casi di estorsione aggravata.

Differenze tra amnistia e indulto

L’amnistia e l’indulto sono cause di estinzione della punibilità: rispettivamente, l’uno estingue il reato e l’altro commuta la pena irrogata.

Con l’amnistia il reato diviene irrilevante sotto il profilo penale, viene cioè ad essere annullata la pena ma resta in vita l’eventuale obbligazione civile disposta dalla sentenza.

L’indulto, invece, pone l’accento esclusivamente sulla pena e determinando o una sua commutazione con un’altra specie di pena, oppure il suo condono totale o parziale.

Mentre infatti la sospensione condizionale della pena sarà ipotizzabile solo nel caso dell’indulto, per l’amnistia sarà preclusa.

Chi concede l’amnistia e l’indulto

Ai sensi dell’art. 79 Cost., è disposto che l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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