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9 Settembre 2024
12:48

Addizionali regionali e comunali in busta paga: come si calcolano, quando non si pagano

Le addizionali regionali sono trattenute in busta paga da gennaio a novembre. Le addizionali comunali sono trattenute in busta paga in saldo anno precedente da gennaio a dicembre e l'acconto dell'anno corrente da marzo a novembre. Vediamo tutta la normativa sull'addebito e calcolo in busta paga delle addizionali, il conguaglio fiscale di fine anno, i codici tributo e il ricalcolo delle addizionali nel 730. E quali sono i casi in cui le addizionali regionali e comunali non si pagano, ossia non sono dovute.

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Addizionali regionali e comunali in busta paga: come si calcolano, quando non si pagano
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Addizionali regionali e comunali in busta paga 2024 come si calcolano e quando si pagano

Una delle difficoltà più grandi dei lavoratori è capire come vengono pagate le addizionali regionali e comunali in busta paga. Questo perché da gennaio a novembre i contribuenti trovano le trattenute in busta paga come addizionale regionale e saldo addizionale comunale dell’anno precedente e da marzo nella busta paga viene addebitato anche l’acconto del 30% dell’addizionale comunale dell’anno in corso che poi sarà oggetto di saldo nell’anno successivo.

I lavoratori vogliono sapere le addizionali regionali come si calcolano e quando si pagano in busta paga.

Addizionali regionali e comunali: trattenute nelle busta paga nel 2024 e nel 2025

Ecco le addizionali regionali e comunali trattenute nelle busta paga anno da gennaio a novembre 2024:

  • 11 rate di pari importo da gennaio a novembre 2024: addebito addizionale regionale 2023, calcolato su reddito del lavoratore, determinato nel conguaglio fiscale di fine anno nella busta paga di dicembre 2019, e aliquota regionale (o aliquote regionali differenziate) dell’anno 2023;
  • 11 rate di pari importo da gennaio a novembre 2024: addebito saldo del 70% addizionale comunale 2023, calcolato sempre su reddito del lavoratore, determinato nel conguaglio fiscale di fine anno nella busta paga di dicembre 2023, e aliquota comunale dell’anno 2023, al netto dell’acconto del 30% trattenuto da marzo a dicembre 2023 a sua volta calcolato come il punto successivo;
  • 9 rate di pari importo da marzo a novembre 2024: addebito acconto del 30% addizionale regionale 2024, calcolato su reddito del lavoratore, determinato nel conguaglio fiscale di fine anno nella busta paga di dicembre 2023, e aliquota dell’anno 2023. L’acconto sarà scomputato dal saldo dell’addizionale comunale 2024, calcolato a dicembre 2024, sul reddito del lavoratore nella busta paga di dicembre 2024 (con conguaglio fiscale di fine anno 2024) e aliquota addizionale comunale 2024 ed addebitato a sua volta in 11 rate da gennaio a novembre 2025.

Nell'anno 2025, le trattenute saranno effettuate sempre con lo stesso sistema, quindi nelle buste paga da gennaio a novembre 2025.

Le addizionali regionali e comunali si calcolano sul reddito complessivo ai fini Irpef del contribuente. Lo stesso reddito sul quale si calcola l'Irpef per intenderci.

Ecco il sito del MEF dove trovare aliquote regionali.

Ecco il sito del MEF dove trovare le aliquote comunali.

Come si può leggere dal sistema di addebito delle addizionali regionali e comunali in busta paga, orientarsi con la normativa delle addizionali regionali e comunali non è semplice, anche perché il sistema di calcolo delle addizionali è su base annuale ma con un sistema di acconto e saldo per quanto riguarda le addizionali comunali ed un sistema generale di conguaglio di fine anno sia per l’Irpef che per le addizionali regionali e comunali.

E non è finita qui, perché sia il reddito, che quindi le addizionali regionali e comunali, saranno oggetto di ricalcolo in sede di presentazione del modello 730, con diritto del contribuente ad eventuali conguagli a favore o dall’altro lato dovere di versare ulteriori somme a titolo di addizionali regionali e comunali laddove il reddito complessivo dichiarato nel 730 sia più alto di quello calcolato dal datore di lavoro, in busta paga e nel conguaglio fiscale di fine anno.

Addizionali e conguaglio di fine anno: come funziona in busta paga

I lavoratori devono sapere che in occasione del conguaglio di fine anno, il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d’imposta, va ad effettuare un conguaglio dell’Irpef dovuta, al netto di quella trattenuta in busta paga.

Se il lavoratore, nella sua qualità di contribuente, ha versato un’Irpef maggiore di quella calcolata a conguaglio, nella busta paga di dicembre verrà erogato un rimborso Irpef.

Al contrario, spesso succede, che invece il lavoratore versi una imposta Irpef più alta, per effetto della tassazione della tredicesima che è trattenuta senza detrazioni fiscali.

In ogni caso il datore di lavoro determina l’imposta Irpef dovuta a saldo dell’anno, nel calcolo della busta paga di dicembre.

E se il contribuente versa imposta Irpef, scatta il presupposto per il calcolo delle addizionali regionali e comunali, secondo i sistemi di calcolo previsti da regioni e comuni.

Il lavoratore può ricalcolare la propria tassazione in sede di presentazione del modello 730, ma nel frattempo, il datore di lavoro lancia il calcolo delle addizionali che poi saranno trattenute in busta paga.

Se l'addizionale regionale o comunale non è trattenuta dal sostituto d'imposta, ossia non addebitata dal datore di lavoro in busta paga, il contribuente dovrà calcolare la propria tassazione Irpef, compreso il calcolo delle addizionali regionali e comunali, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche.

Chiaramente coloro che non vedono le addizionali addebitate in busta paga, ad esempio nel primo anno di assunzione, non devono allarmarsi, perché nel primo anno di assunzione non vanno addebitate in quanto come abbiamo visto le rate di pagamento delle addizionali scattano nell'anno successivo.

Addizionali regionali e comunali: quando non si pagano

Le addizionali regionali e comunali sono due tributi collegati all'imposta Irpef. Quindi alle domande "chi non paga le addizionali comunali e regionali?" oppure "Quando l'addizionale non è dovuta?" oppure "Chi non deve pagare l'addizionale comunale?", la risposta è sempre che pagano le addizionali regionali e comunali coloro che pagano anche l'imposta Irpef.

Quindi alla domanda "Quando si iniziano a pagare le addizionali regionali e comunali?" la risposta è che si iniziano a pagare quando come contribuenti si diventa capienti, ossia l'imposta lorda supera le detrazioni ed il contribuente è tenuto a pagare sia l'Irpef netta che le addizionali.

Questo calcolo si può fare in busta paga ma anche nella dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche.

Questa normativa vale non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per gli altri contribuenti (pensionati, lavoratori autonomi con partita IVA, ecc.).

Tornado al lavoratore dipendente, siccome nell'anno 2024, come abbiamo visto, si pagano 11 rate relativo al saldo addizionale regionale del 2023, 11 rate relative al saldo del 70% dell'addizionale comunale sempre del 2023 e 9 rate dell'acconto dell'addizionale comunale relativo all'anno 2024, ciò che comporta l'obbligo al versamento delle addizionali è la capienza a livello di Irpef del contribuente nel calcolo dell'Irpef 2023.

In altre parole, se nella busta paga del mese di conguaglio fiscale di fine anno, che è generalmente calcolato nel mese di dicembre (in questo caso dicembre 2023), il contribuente è capiente, ossia paga una imposta Irpef, automaticamente scatta anche l'obbligo di pagamento delle addizionali regionali e comunali.

Se invece il contribuente, in questo caso lavoratore (ma il discorso vale anche per chi non ha una busta paga perché è contribuente ma non lavoratore dipendente), non paga l'Irpef perché è incapiente, non dovrà pagare le addizionali comunali e regionali all'Irpef, perché l'imposta Irpef non è dovuta, in quanto le detrazioni fiscali abbattono completamente l'imposta lorda.

Normativa addizionali regionale

L'addizionale regionale IRPEF è dovuta alla regione in cui è situato il domicilio fiscale del contribuente.

Il pagamento delle addizionali regionali IRPEF è obbligatorio per tutti i contribuenti, sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Per i redditi di lavoro dipendente o assimilato, l'imposta solitamente viene versata direttamente dai datori di lavoro in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente sia tenuto al versamento delle addizionali (sia regionale sia comunale), modalità e scadenze di versamento rispettano quelle previste per il saldo IRPEF.

Addizionale regionale IRPEF: normativa pagamento

Per i lavoratori dipendenti e quelli che percepiscono redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente, l’addizionale regionale IRPEF dovuta, è determinata dal sostituto d'imposta (quindi ad esempio il datore di lavoro) in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

L’addizionale regionale così calcolata è trattenuta direttamente in busta paga, per un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

La trattenuta inizia nel mese successivo a quello del conguaglio e deve finire prima del mese di dicembre. Se ad esempio il conguaglio è effettuato a dicembre, la trattenuta inizia a gennaio e finirà a novembre.

Quindi il numero delle rate varia in funzione del mese in cui viene effettuato conguaglio di fine anno. Ad esempio, se il conguaglio è effettuato nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il numero delle rate è pari, rispettivamente, a 11, 10 e 9.

Per legge sono sanzionati i comportamenti volti a effettuare un numero di rate superiori a quelle previste dalla legge. Ma è consentito l'accordo tra il lavoratore e il sostituto per una rateazione di minor durata.

Inoltre, il sostituto può anche decidere spontaneamente di effettuare una rateazione inferiore se la rata di emolumento che si corrisponde e da cui si detraggono le addizionali, è tale da giustificarlo.

Retribuzioni incapienti e addizionali regionali

Qualora le retribuzioni del lavoratore dovessero risultare incapienti (ossia le detrazioni fiscali superano l'Irpef dovuta), il sostituto dovrà prelevare l'importo non ancora trattenuto dalle retribuzioni immediatamente successive, operando, quindi, una riduzione del numero delle rate.

Entro il mese di dicembre, il sostituto d'imposta (diciamo il datore di lavoro) deve comunque versare l'importo di addizionale all'IRPEF, indipendentemente dal fatto che siano state operate le relative trattenute, potrà poi rivalersi sul sostituito (il lavoratore) per il recupero delle quote non prelevate.

Addizionali e collaborazioni coordinate e continuative

Nel caso di collaboratori coordinati e continuativi che percepiscono un unico compenso nell'anno, il sostituto d'imposta determina l'importo di addizionale regionale all'IRPEF in sede di conguaglio di fine anno e lo trattiene in un'unica soluzione nel periodo d'imposta successivo.

Calcolo addizionale regionale Irpef: normativa

L’addizionale regionale all’IRPEF è stata istituita dell’art. 50 del D. Lgs. n. 446 del 1998. Tale articolo determina anche le regole per il calcolo dell’addizionale regionale.

Nello specifico il comma 2 dell’art. 50 stabilisce che “L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta”.

Quindi una volta calcolato il reddito complessivo ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili, si calcola l’addizionale regionale applicando l’aliquota della regione di residenza del lavoratore.

La regione può fissare aliquote fisse o differenziate per scaglioni di reddito.

Ecco le aliquote regionali regione per regione

Nel caso di aliquote diverse per diverse fasce di reddito, l’aliquota dell’addizionale regionale successiva si applica sulla parte di reddito eccedente.

Infatti, la norma stabilisce che nel caso in cui la regione decida di non adottare un’unica aliquota ma aliquote differenziate, queste devono essere articolate in relazione ai medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

Inoltre, la norma ci dice anche che l’addizionale regionale Irpef è dovuta se per quell’anno di imposta risulterà dovuta l’Irpef.

Codici tributo versamento addizionale regionale Irpef

L’addizionale regionale IRPEF trattenuta nella busta paga del lavoratore va versata, dal sostituto d'imposta datore di lavoro, entro la scadenza per il pagamento delle ritenute IRPEF.

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 3802, Nel modello F24 va indicato anche il codice della regione cui è dovuta l'addizionale.

Addizionale regionale Irpef e cessazione del rapporto di lavoro

Qualora in corso d’anno si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro, l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF deve essere trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio.

Quindi, in sede di conguaglio di fine rapporto in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta trattiene sia le rate residue del saldo riferito al periodo d'imposta precedente, sia l'importo dell'addizionale regionale dovuta per l'anno corrente.

Per le cessazioni del rapporto in corso d'anno, l'aliquota da applicare deve essere determinata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente all'atto della cessazione.

Normativa addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è trattenuta, in acconto e a saldo, dal sostituto d'imposta che corrisponde redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda l’acconto, questo è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente ed è trattenuto in un massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo. Quindi sarà pagato da marzo in poi per i successivi 9 mesi, fino a novembre.

Agli assunti in corso d'anno non deve essere calcolato e trattenuto l'acconto.

Per calcolare l’acconto si applica l’aliquota vigente nell'anno precedente (art. 8 d.lgs. 21.11.2014, n. 175 pubblicato in G.U. 28.11.2014, n. 277).

Casi di esenzione pagamento acconto. Al riguardo, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E/2007 ha precisato che l'acconto non è dovuto dai soggetti che rientrano nella soglia di esenzione deliberata dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. 390/1998 (A.E., circ. n. 23/E/2007).

Il saldo dell’addizionale comunale è, invece, trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal mese successivo a quello del conguaglio di fine anno e, comunque, non oltre la retribuzione del mese di novembre.

Le rate non possono superare il mese di dicembre e, quindi, così come previsto per il prelievo dell'addizionale regionale, se il conguaglio di fine anno è effettuato nel mese di gennaio dell'anno successivo, il numero massimo delle rate si riduce a 10 così il versamento della prima rata dell'addizionale comunale a saldo è effettuata entro il 16 febbraio dell'anno successivo; se, invece, il conguaglio è effettuato nel mese di febbraio dell'anno successivo il numero massimo delle rate si riduce a 9 con versamento della prima rata entro il 16 marzo.

Quindi l’acconto è trattenuto in 9 rate mensili dal mese di marzo in poi, mentre il saldo è trattenuto in 11 rate mensili da completarsi entro il mese di novembre, altrimenti il numero di rate si riduce.

Addizionale comunale Irpef e cessazione del rapporto di lavoro

Così come detto prima per l’addizionale regionale, anche per l’addizionale comunale in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta, il sostituto d'imposta deve:

  • trattenere, in un'unica soluzione, le rate residue relative al saldo;
  • determinare l'addizionale comunale all'IRPEF dovuta per l'anno in corso, applicando l'aliquota risultante dagli elenchi disponibili sul sito dell'Amministrazione finanziaria alla data di cessazione;
  • trattenere l'importo risultante dalla differenza tra l'addizionale comunale dovuta per l'anno in corso e gli acconti già trattenuti. Nel caso in cui l'importo già trattenuto a titolo di acconto sia superiore all'imposta dovuta per l'anno in corso (calcolata sul reddito erogato), il sostituto d'imposta è tenuto a rimborsare l'importo eccedente in sede di conguaglio di fine rapporto.

Per il saldo dovranno essere prese in considerazioni le delibere pubblicate sul sito ministeriale entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento e valide poi dal 1° gennaio.

Il sostituto d'imposta inoltra dovrà:

  • applicare le aliquote presenti nel sito ministeriale alla data del conguaglio;
  • applicare anche delibere non rispettose dei criteri normativi sopra indicati se pubblicate sul sito ministeriale.
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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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