L'accettazione dell'eredità (artt. 470 c.c. e ss.) è l'atto giuridico mediante il quale il chiamato all’eredità (cioè colui che ha diritto di succedere al defunto) manifesta la volontà di accettare il patrimonio, acquisendo la qualità di erede.
A partire dal momento dell’apertura della successione (art. 459 c.c.) presso l’ultimo domicilio della persona defunta, viene posta in essere la delazione, vale a dire la fase entro cui i legittimari e i successori assumono il ruolo di chiamati all’eredità e possono esercitare il diritto di accettazione.
Tra la fase della delazione e il momento dell’accettazione dell’eredità, tuttavia, i chiamati sono tenuti a garantire la conservazione del patrimonio ereditario e ciò al fine di evitare depauperamenti o modificazioni che potrebbero alterare l’accettazione.
Il chiamato all’eredità, una volta esercitato l’atto giuridico dell’accettazione, assume a tutti gli effetti la qualifica di erede e subentra nella titolarità dell’asse ereditario.
Tipi di accettazione dell’eredità: espressa, tacita, beneficio di inventario e semplice
L’eredità può essere acquisita soltanto con l’atto di accettazione che può avvenire in vari modi (474 c.c.)
Se contenuta in una scrittura privata o in un atto pubblico, l’accettazione dell'eredità sarà espressa. Se desunta da atti inequivocabilmente frutto della volontà, tacita. Nel caso in cui, invece, l'erede subentri integralmente nella posizione del defunto, sia per quanto riguarda i diritti (beni mobili e immobili, crediti, ecc.) sia per quanto riguarda gli obblighi, l’accettazione dell’eredità sarà pura e semplice. Viceversa, ovvero in modo da accertare la consistenza dei crediti e dei debiti che formano il patrimonio del defunto, si dirà con beneficio d’inventario.
Vediamo nel dettaglio tutti i tipi di accettazione dell’eredità.
Accettazione espressa
Si parla di accettazione espressa (art. 475 c.c.) ogni qualvolta il chiamato esprime la volontà di assumere il titolo di erede esplicitamente, ovvero attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
Se l’accettazione è subordinata a condizioni o termini, così come se accogliesse parzialmente l’eredità si considererebbe nulla.
Accettazione tacita
Si definisce accettazione tacita (art. 476 c.c.) quel tipo di manifestazione della volontà del chiamato all’eredità che possa essere desunta per facta concludentia. Vale a dire, mediante il compimento di atti che in maniera incontrovertibile siano espressione della sua volontà di accettare.
Accettazione con beneficio d’inventario
L’accettazione con beneficio di inventario (art. 470, co. 2 c.c.) è una particolare forma di accettazione e che consente all’erede di evitare la confusione da il patrimonio ereditario e quello proprio.
L'accettazione con beneficio di inventario consente di mantenere distinte le masse patrimoniali, in modo tale che i debiti del de cuius dovranno essere pagati esclusivamente entro il valore patrimoniale ereditato.
Con l’accettazione con beneficio d’inventario, l’erede conserva una protezione patrimoniale, essendo obbligato a pagare i debiti ereditari solo entro il limite del valore dell'eredità, senza intaccare i propri beni personali e redigendo un inventario dei beni ereditari prima dell’atto.
Accettazione pura e semplice
L’accettazione pura e semplice dell'eredità (art. 470, co. 1 c.c.) è la forma di accettazione che comporta la piena e immediata acquisizione dell'eredità da parte del chiamato. L'erede, accettando in questo modo, entra nella titolarità dei diritti e degli obblighi del defunto senza alcuna separazione tra il proprio patrimonio e quello ereditario.
Dal momento dell'accettazione, i beni ereditari si confondono con quelli dell'erede entrando a far parte del patrimonio personale dell'erede, senza possibilità di distinzione. Ciò influisce direttamente sulla responsabilità verso i creditori del defunto.
La prescrizione
Il termine per l’accettazione dell’eredità si prescrive in 10 anni, altrimenti si considera rinunciata da parte del chiamato (art. 480 c.c.).
Questo termine decorre dal momento dell'apertura della successione, ossia dalla data di morte del defunto.
Accettazione dell’eredità dal Notaio o in Tribunale
Il notaio oppure il cancelliere del Tribunale territorialmente competente al momento dell’apertura della successione possono ricevere il verbale di accettazione dell’eredità.
Nel caso del notaio, il professionista potrà procedere all’atto pubblico o alla scrittura privata in cui il chiamato afferma espressamente di voler acquisire la qualità di erede.
Diversamente, ovvero nel caso in cui l’erede intendesse accettare con beneficio di inventario sarà necessario rivolgersi al Tribunale affinchè si provveda alla la redazione di un inventario dei beni del defunto.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 481 c.c., il testatore può chiedere al Giudice di fissare un termine più breve rispetto a quello decennale, entro cui il chiamato all’eredità è tenuto a dichiarare se intende accettare o meno. Decorso tale termine inutilmente, l’eredità si intende rinunciata.
I costi
L'accettazione dell'eredità comporta alcuni costi che variano in base alla modalità di accettazione e alle procedure coinvolte.
In generale, i principali costi da considerare riguardano l'accettazione formale, gli onorari professionali e le imposte legate alla successione che oscillano orientativamente dai 600 ai 4.000 euro.
Come fare per il minore, l’interdetto o l’inabilitato
I minori, gli interdetti o gli inabilitati non possono accettare le eredità loro devolute se non con beneficio d'inventario e su autorizzazione del Giudice (artt. 471 e 472 c.c.).
L’impugnazione
L’accettazione dell’eredità avvenuta per effetto di violenza o dolo può essere impugnata e l’azione decorre a partire dalla cessata o scoperta condotta, prescrivendosi nel termine di 5 anni (art. 482 c.c.).
Invece, l’accettazione non può essere impugnata se viziata da errore (483 c.c.), ovvero alla falsa rappresentazione della realtà che incide sulla formazione della volontà del soggetto come un’erronea percezione della consistenza ereditaria.