A prescindere da qualunque elemento valutabile in sede di addebito nella separazione, la causa per cui i coniugi scelgono di separarsi deve comunque fondarsi sull’intollerabile convivenza.
L’intollerabilità, oltre a essere valutata in base alla sensibilità rispetto al contesto coniugale, può fondarsi opportunamente su tutte quelle circostanze vessatorie che portano l’ex ad allontanarsi dalla casa comune.
Ne sono un esempio i maltrattamenti in famiglia che, secondo una recente pronuncia della Cassazione, valgono a escludere l’addebito nei confronti dell’ex che decida di allontanarsi per porre fine alle violenze.
Il fatto
Il Tribunale di Reggio Emilia si pronunciava in primo grado con una sentenza parziale di separazione parziale dei coniuge Caio e Mevia, rigettando in primo grado le domande di addebito della separazione presentate reciprocamente tra le parti.
Il Tribunale infatti disponeva in ordine all’ex marito il pagamento di un contributo a titolo di mantenimento.
Avverso tale pronuncia, Caio proponeva appello che tuttavia veniva respinto. L’ex marito, quindi, proponeva ricorso per cassazione avverso il quale l’intimata si difendeva con controricorso.
Le memorie difensive depositate dall’avvocato difensore della donna, infatti, facevano emergere un contesto coniugale violento che, durante gli anni del matrimonio, avevano visto Mevia vittima di violenze fisiche e psicologiche.
Per questa ragione, Mevia sceglieva di interrompere il matrimonio e abbandonare il tetto coniugale.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 1, civile, ordinanza del 24 aprile 2024, n. 11032 richiamava l’art. 151 c.c. e secondo cui “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Per questa ragione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, la ragione della separazione dei coniugi deve affondare le proprie radici in uno stato di intollerabilità della convivenza, tale da renderla impossibile.
Gli atteggiamenti violenti, denigratori e di sopraffazione posti in essere da un coniuge nei confronti dell’altro sono condotte contrarie ai diritti e doveri reciproci matrimoniali, ma sono ragioni valide che conducano alla decisione di allontanarsi dalla casa coniugale.