Il contratto del comparto Istruzione e Ricerca dell'ARAN si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del del 3 agosto 2021 (ex 13 luglio 2016).
E' così che viene stabilito dall'art. 1 – "Campo di applicazione e struttura del contratto" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca, sia quello stipulato in data 19 aprile 2018 per il periodo 2016-2018, sia l'ipotesi di accordo stipulata il 14 luglio 2023 per il periodo 2019-2021.
A stabilire il campo di applicazione del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca è quindi il "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2019-2021)" stipulato in data 3 agosto 2021.
Tale intesta riguarda il contratto collettivo che va applicato in generale ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nell'ambito di questo accordo, all'articolo 2, vengono definiti i quattro comparti della contrattazione collettiva:
- Comparto delle Funzioni centrali;
- Comparto delle Funzioni locali;
- Comparto dell’Istruzione e della ricerca;
- Comparto della Sanità.
Il comparto dell'Istruzione e della Ricerca di cui alla lettera C) del comma 1 dell'art. 2 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del del 3 agosto 2021 viene disciplinato dal successivo articolo 5, che appunto definisce il "Comparto dell'Istruzione e della Ricerca".
A chi si applica il CCNL del Comparto dell'Istruzione e della ricerca
L'articolo 5 va ad elencare i dipendenti per i quali si applica il contratto collettivo.
Il comma 1 dell'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del del 3 agosto 2021 stabilisce che "1. Il comparto di contrattazione collettiva dell’Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente delle seguenti amministrazioni pubbliche.
Sezione Scuola
Il CCNL del Comparto dell'Istruzione e della ricerca si applica alle seguenti scuole:
- Scuole statali dell’infanzia,
- Scuole primarie, secondarie ed artistiche,
- istituzioni educative e scuole speciali,
- nonché ogni altro tipo di scuola statale.
Si applica inoltre alle seguenti amministrazioni:
- Accademie di belle arti,
- Accademia nazionale di danza,
- Accademia nazionale di arte drammatica,
- Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA,
- Conservatori di musica e Istituti Superiori di Studi Musicali.
Sezione Università e Aziende Ospedaliero-universitarie
Il CCNL del Comparto dell'Istruzione e della ricerca si applica alle seguenti amministrazioni:
- Università,
- Istituzioni Universitarie,
- e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
Sezione Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
Il CCNL del Comparto dell'Istruzione e della ricerca si applica alle seguenti amministrazioni:
- Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA;
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile;
- LAMMA;
- Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – (AREA Science Park);
- Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA;
- Istituto italiano di studi germanici – IISG;
- Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INdAM;
- Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE;
- Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- Istituto nazionale di statistica – ISTAT;
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione –
INVALSI; - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN;
- Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP;
- Istituto superiore di sanità – ISS;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”;
- Stazione zoologica “Antonio Dohrn”;
Si applica inoltre all'Agenzia spaziale italiana – ASI e al Personale ex ISPESL transitato all’INAIL ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.L. 78/2010 e personale ex ISFOL transitato all’ANPAL ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D. Lgs. n. 150/2015.
Chi ha diritto al CCNL comparto Istruzione e Ricerca
Hanno diritto all'applicazione del contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca tutti gli assunti nelle amministrazioni sopra elencate.
In particolare, tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto Istruzione e Ricerca, siano essi docenti, personale ATA nella scuola, nonché docenti, ricercatori e altro personale impiegato nelle altre amministrazioni.
Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca si compone di una parte comune contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto, fatte salve specifiche eccezioni.
E poi di specifiche sezioni contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono:
- istituzioni scolastiche ed educative, ossia la Sezione Scuola;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- università e aziende ospedaliero-universitarie;
- istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
Con la locuzione “istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
Con il termine “istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica” o “AFAM” si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.
Con il termine “università” e con il termine “aziende ospedaliero-universitarie” o “AOU” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.
Con il termine “enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 3 agosto 2021.