L'8, il 5 e 2 per mille sono una quota dell'imposta IRPEF che lo stato italiano distribuisce a soggetti, enti e organizzazioni sulla base delle indicazioni fornite dai contribuenti attraverso la dichiarazione dei redditi.
L'8 per mille del gettito Irpef può essere destinato allo Stato oppure a un'istituzione religiosa.
Il 5 per mille può andare a sostegno di determinati enti non-profit e con finalità di interesse sociale.
Il 2 per mille può andare a favore di un partito politico.
La scelta può essere fatta attraverso la compilazione della scheda apposita del modello 730 (Modello 730-1) da consegnare, unitamente alla dichiarazione dei redditi, al sostituto d'imposta, al CAF o al professionista abilitato.
La destinazione dell'8, 5 e 2 per mille non è obbligatoria e le tre scelte non sono alternative tra di loro, quindi il contribuente può esprimerle tutte o solo una parte.
La scelta della destinazione, con il Decreto Legge n. 73/2022 (semplificazioni fiscali) è solo digitale e, inoltre, non determina maggiori imposte da pagare.
A chi va l'8 per mille
Il contribuente può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF a scopi di interesse sociale, assistenziale, culturale, umanitario.
Questi sono gli enti ai quali è possibile destinare una quota pari all’8 per mille del gettito Irpef:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario). Il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta indicando una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero);
- all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
- all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate all’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016, n.130, nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all’estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell’ambiente;
- all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” (per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri)
Nel caso in cui non si esprime la scelta, lo Stato comunque distribuisce agli enti l’8 per mille, ma in base alle firme di chi ha espresso la scelta, con il criterio di proporzionalità basato sulle scelte espresse dagli altri contribuenti.
La quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.
La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.
A chi va il 5 per mille
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito per il sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali. Inoltre può distribuire la quota alla ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria, alle attività sociali svolte dal comune di residenza, alle associazioni sportive dilettantistiche.
Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’IRPEF sono pubblicati dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dellʼIRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie. Le opzioni sono 6 e sono le seguenti:
- sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società, nonché sostegno delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all’Anagrafe delle ONLUS. L’articolo 9, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall’articolo 9, comma 4, del Decreto-legge n.198 del 29 dicembre 2022, stabilisce, infatti, che fino al 31 dicembre 2023, le ONLUS iscritte all’Anagrafe, continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020;
- Finanziamento della ricerca scientifica e della università;
- Finanziamento della ricerca sanitaria;
- Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
- Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
La scelta, anche in questo caso, va espressa sul “Modello 730-1” apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell’Irpef.
Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef.
Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Se non si sceglie il 5 per mille, questa quota resta allo Stato.
L’Agenzia delle Entrate ci tiene a precisare che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dallʼAgenzia per attuare la scelta.
A chi va il due per mille
Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. Ecco l’elenco dei partiti nell’approfondimento sul due per mille.
Se non viene effettuata nessuna scelta per il due per mille, la somma resta allo stato.
Come funziona il calcolo dell'8 o 5 o 2 per mille dell'Irpef
Il contribuente potrebbe avere interesse a sapere quanto denaro arriva a chi ha destinato l'8 per mille, il 5 per mille o il 2 per mille.
La scelta di destinazione, aldilà dei discorsi sulla distribuzione, destina una percentuale, che non è a carico del contribuente, ossia che non si aggiunge all'Irpef da pagare, pari appunto all'8 o al 5 o al 2 per mille dell'Irpef dovuta e calcolata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il calcolo è semplice: se il contribuente deve 100 euro di Irpef, destinerà al sistema l'8 per mille pari a 0,80 centesimi. Analogamente, il 5 per mille è 0,50 centesimi. Il 2 per mille è 0,20 centesimi.