C'è un importante status che deve possedere il contribuente per presentare il 730/2024 relativo ai redditi posseduti nel 2023. Ed è lo status di residente in Italia. Perché il 730/2024 possono presentarlo solo i residenti in Italia, ma dal punto di vista fiscale e tributario.
Nelle istruzioni del modello 730/2024 si legge che "Coloro che nel 2023 e/o nel 2024 non sono residenti in Italia possono utilizzare il solo modello REDDITI Persone Fisiche 2024" e quindi non possono utilizzare il 730/2024, né 730 precompilato, né 730 semplificato né 730 ordinario tramite CAF, professionisti abilitati e sostituto d'imposta.
In generale la dichiarazione dei redditi in Italia va presentata da coloro che sono considerati residenti in Italia ai fini tributari.
Chi sono i residenti in Italia ai fini tributari
Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:
- soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
- soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).
Residenza fiscale con superamento dei 183 giorni
Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la
fine dell’anno.
La circolare n. 304 del 2 dicembre 1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il
territorio italiano.
Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Residenza fiscale e lavoro in smart working
La circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 chiarisce che i criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working.
In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle suesposte condizioni di cui all’articolo
2 del Tuir.
Residenza fiscale e cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente
In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4 maggio 1999.