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10 Agosto 2024
9:00

5 cose da sapere sulle ferie in busta paga

Luglio, agosto e settembre sono i mesi di godimento delle ferie estive degli italiani. Le ferie maturate e godute vanno retribuite nel cedolino paga secondo quanto previsto dal proprio CCNL. Vediamo quindi 5 cose da sapere sulle ferie in busta paga, dalla normativa alla fruizione, dalla maturazione al calcolo della retribuzione per impiegati, operai e apprendisti. Vediamo inoltre cosa fare in caso di ferie non godute, non pagate o "scalate" fittiziamente e ingiustamente in busta paga.

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5 cose da sapere sulle ferie in busta paga
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
5 cose da sapere sulle ferie in busta paga

Le vacanze estive per molti sono finite (o stanno finendo), per alcuni stanno per iniziare. Molti lavoratori sono tornati, stanno tornando o torneranno a lavoro dopo un bel periodo di ferie. Le spese sostenute per le vacanze aumentano, sicuramente per tutti, l’esigenza di recuperare dei soldi. E quale miglior modo se non quello di incassare lo stipendio? Ebbene, alla ricezione del pagamento, quasi la totalità dei lavoratori sarà alle prese con il controllo del calcolo delle ferie in busta paga. Il netto indicato nella propria busta paga di luglio o agosto o settembre, infatti, contiene anche la retribuzione spettante per le ferie, ovviamente per chi le ha richieste e godute.

Dove si leggono le ferie in busta paga. Generalmente il numero di giorni di ferie o ore di ferie maturate nel mese e nell’anno e il numero di giorni o ore di ferie godute durante il mese o l’anno intero sono puntualmente indicate, mese dopo mese, nella parte bassa o centrale del cedolino paga.

E il lavoratore potrà controllare la maturazione consultando le buste paga da dicembre dello scorso anno alla data odierna, per controllare se tutto effettivamente è indicato in maniera corretta.

Nella busta paga del mese di luglio o agosto o settembre, però, c’è una cosa fondamentale in più: il pagamento delle ferie maturate e godute. E quando si tratta di soldi, è bene controllare le proprie cose.

Ecco quindi che può essere utile leggere 5 cose da sapere sulle ferie in busta paga, dalla normativa, al calcolo, alla retribuzione spettante e cosa fare se non si riceve il pagamento delle ferie o, peggio ancora, nella busta paga ci sono ferie scalate ma non godute.

Come funzionano le ferie: la normativa

Il diritto alle ferie retribuite è previsto:

  • dalla Costituzione (l’art. 36, comma 3: “Il lavoratore ha diritto… a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi),
  • dal codice civile (art. 2109, comma 2: il lavoratore “ha anche diritto dopo un anno d’ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo… “)
  • e dal D. Lgs. n. 66 del 2003 (“il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”).

Sulla base di queste normative a stabilire il numero effettivo di giorni di ferie annue spettanti, i termini di fruizione e la retribuzione spettante in busta paga è il contratto collettivo, il CCNL applicato al rapporto di lavoro.

Il D. Lgs. n. 66/2003 all’art. 10 indica invece chi decide il periodo di ferie. Ogni lavoratore ha diritto:

  • ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore alle quattro settimane;
  • Salvo quanto previsto nel contratto collettivo di riferimento per ogni azienda e lavoratore, che può derogare, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
  • Le restanti due settimane vanno godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

In sostanza, a decidere la concessione e fruizione delle ferie è il datore di lavoro in base alle esigenze produttive (piano ferie), ma le ferie vanno concesse tenendo conto anche delle esigenze del lavoratore, il quale ha comunque “diritto” a due settimane consecutive all’anno e da godere secondo le proprie esigenze di riposo.

Una cosa è certa, la Costituzione dice che il lavoratore alle ferie “non può rinunziarvi” e ciò vuol dire che esiste il divieto di monetizzazione delle ferie, che quindi le ferie vanno godute obbligatoriamente.

L’unico caso in cui possono essere pagate è al termine del rapporto di lavoro, dove nella busta paga il lavoratore ha diritto a ricevere l’indennità sostitutiva per le ferie non godute. Questo perché le ferie non scadono, ma si accumulano negli anni. E la loro entità va indicata in busta paga mese per mese.

Calcolo maturazione delle ferie in busta paga

Le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche durante il primo mese o anno o durante il periodo di prova. Nella quasi totalità dei CCNL il lavoratore ha diritto a 26 giorni di ferie annue retribuite. In questo caso le ferie maturano in tanti ratei mensili, quindi 26 diviso 12 = 2,1666667 giorni al mese.

Alcuni lavoratori hanno diritto a 30 giorni di ferie annue, in quel caso il rateo mensile è 30 diviso 12, ossia 2,5 giorni di ferie al mese. Altri lavoratori hanno diritto a 160 o 173 ore di ferie annue.

Durante il godimento delle ferie maturano le ferie, naturalmente. Detto in altre parole, il lavoratore che ha goduto di 20 giorni di ferie ad agosto, matura anche per quel mese il rateo di ferie (nell’esempio di un lavoratore con 26 giorni di ferie all’anno, ha diritto a 2,1666 giorni) e quindi in busta paga da un lato deve trovare “scalate” le giornate di ferie godute, ma dall’altro lato deve trovarsi in più le giornate di ferie maturate in quel mese.

Calcolo ferie nella busta paga del part-time. In virtù del principio di non discriminazione, il lavoratore part-time ha diritto ad un trattamento equiparato a quello di un lavoratore a tempo pieno che sia inquadrato nel medesimo livello, in base alla classificazione stabilita dai contratti collettivi. Pertanto un lavoratore con un part-time a 20 ore, ad esempio, avrà diritto anch’egli a 26 giorni di ferie all’anno, solo che tradotte in ore, lavorando 4 ore al giorno, si parla di 26 x 4 = 104 ore di ferie annue. Questo è il caso del lavoratore con un part-time orizzontale (4 ore al giorno dal lunedì al venerdì). Nel caso di part time verticale (es. lavoro prestato solo per alcuni giorni della settimana), il periodo di godimento delle ferie viene ridotto proporzionalmente all’attività lavorativa effettivamente svolta.

Ferie scalate in busta paga con il coefficiente 1,2: ecco perché. Alcuni lavoratori troveranno nella busta paga (es. di agosto), le ferie scalate a 1,2 giorni per ogni giorno goduto. Quindi si trovano scalate, per una settimana di ferie, non 5 giorni di ferie ma 6 giorni di ferie. E’ il caso di coloro che lavorano con la settimana corta, con orario settimanale distribuito su 5 giorni (es. dal lunedì al venerdì con sabato e domenica di riposo). Non si tratta di un errore, il coefficiente 1,2 è legittimo se il CCNL (es. lo prevedono il CCNL Grafici editoriali, il CCNL Telecomunicazioni e il CCNL Terziario, distribuzione e servizi) prevede una maturazione delle ferie sulla settimana di sei giorni e quindi tale calcolo delle ferie serve per equiparare i lavoratori che lavorano con la settimana corta con i lavoratori che hanno l’orario di lavoro settimanale distribuito su sei giorni.

Calcolo ferie nella busta paga dell’apprendista. L’apprendista ha diritto ad un periodo di ferie di durata non inferiore a 30 giorni se di età non superiore a 16 anni ed a 20 giorni se ha superato i 16 anni di età, lo stabilisce la legge n. 25 del 1955. Quanto spetta di retribuzione? La normale retribuzione, secondo la legge. Ovviamente il CCNL stabilisce il trattamento economico feriale, in base ai differenti livelli retributivi previsti durante la formazione nel contratto di apprendistato. 

Le ferie in busta paga sono in ore o a giorni? 

Salvo abusi o calcoli errati del datore di lavoro, o del professionista al quale loro delegano l’elaborazione delle buste paga, le ferie in busta paga possono essere calcolate sia in giorni che in ore.

Alcuni CCNL indicano il numero di giornate (22 o 26 o 30 giorni) e altri invece il numero di ore da attribuire a ciascun lavoratore (generalmente pari al divisore orario). La normativa di legge, come abbiamo visto, invece parla di almeno 4 settimane di ferie all’anno e quindi la maggior parte dei contratti collettivi consente il calcolo delle ferie in busta paga a giorni. Ma il calcolo ad ore non è errato, se previsto dal CCNL per quello specifico lavoratore (impiegato o operaio).

Impiegati con ferie calcolate a giorni. Potere ai CCNL, quindi. In generale, vanno conteggiate in giornate le ferie maturate dai lavoratori con busta paga mensilizzata, come ad esempio gli impiegati. Secondo la maggior parte dei CCNL, infatti, quest’ultimi hanno diritto a 26 giornate di ferie annue, quindi maturano, come detto, un rateo di 2,16667 giorni di ferie al mese, da retribuire quindi a giornate di ferie godute.

Operai con ferie calcolate a ore. Nella busta paga dei lavoratori mensilizzati ad ore, come ad esempio gli operai, la maturazione delle ferie può essere indicata ad ore di ferie godute. Secondo la maggior parte dei CCNL, infatti, tali lavoratori hanno diritto a quattro settimane di ferie retribuite (che sarebbero poi 28 giorni di calendario), che si tramutano, per coloro che lavorano full-time a 40 ore settimanali, in un numero totale di ore di ferie annue retribuite che è generalmente stabilito dal CCNL.

Alcuni contratti collettivi attribuiscono un numero di ore di ferie annue pari al divisore orario annuale. Quindi alcuni lavoratori hanno diritto a 173 ore (CCNL alimentari e panificazione), altri a 160 ore di ferie annue (CCNL metalmeccanici). Anche in edilizia, le ferie degli operai edili è pari a 4 settimane di calendario e 160 ore in busta paga. Quante ore di ferie spettano? Quelle pari alle giornate godute. Se un operaio lavora su 5 giorni a settimana per un totale di 40 ore, allora avrà goduto di 8 ore di riposo per ogni giorno di ferie. E quindi nella busta paga troverà retribuite 8 ore per ogni giorno di ferie. E di conseguenza 8 ore di ferie “scalate” per ogni giorno.

La retribuzione delle ferie in busta paga

Durante le assenze da lavoro per ferie retribuite, che sono per la legge giorni di sospensione dal rapporto di lavoro giustificate, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione spettante, ossia il trattamento economico che avrebbe percepito in caso di svolgimento della prestazione lavorativa.

Tradotto in termini pratici, il lavoratore ha diritto a ricevere il pagamento del giorno di ferie come un normale giorno lavorato, quindi ha diritto a tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione indicati in busta paga diviso 26 (o 30, per chi riceve il pagamento delle ferie in giornate, come gli impiegati) o il divisore orario (per chi riceve il pagamento delle ore di ferie, come gli operai).

Quali sono gli elementi fissi e continuativi della retribuzione? Tutto ciò che si riceve normalmente in busta paga, ad esclusione degli elementi di natura occasionale. Nella parte alta del cedolino ci sono indicati: si tratta della paga base o stipendio base, dell’indennità di contingenza, del superminimo assorbibile, dell’EDR, degli scatti di anzianità, ecc. Tutti questi elementi indicati nella parte alta del cedolino, ad esclusione di quelli occasionali (come ad esempio tutte quelle voci indicate nel corpo centrale del cedolino quali ad esempio il lavoro festivo o straordinario, il lavoro notturno, ecc.), vanno considerati nel calcolo della paga giornaliera, o anche oraria, spettante.

In generale, un impiegato riceve il totale degli elementi fissi diviso 26 per ogni giornata di ferie. Un operaio invece riceve la paga oraria moltiplicata per le ore di ferie godute durante il mese elaborato con la busta paga.

Ferie non pagate o non godute: cosa fare

 Ci sono molti casi in cui le ferie non sono pagate o non sono state godute, oppure dei casi di ferie scalate ingiustamente perché non godute effettivamente. Stiamo parlando della vasta platea dei lavoratori che ricevono una busta paga che non corrisponde alla realtà dei fatti, quindi una busta paga con errori o calcolata in maniera fittizia.

Le ferie non pagate comportano la maturazione di differenze retributive. Nel senso che il lavoratore che va in ferie, ma non riceve il pagamento dei giorni di ferie in busta paga (che in alcuni casi sono segnate come giornate di assenze senza diritto alla retribuzione), ha diritto al pagamento delle ferie e dovrà rivendicare tale diritto con una lettera di richiesta di pagamento interruttiva dei termini della prescrizione e, nel caso, anche con un contenzioso verso il datore di lavoro.

Nel caso di una busta paga con ferie scalate ma non effettivamente godute, il lavoratore può contestare l’elaborazione della busta paga con una lettera, che è anche interruttiva dei termini di prescrizione. In alternativa, se si teme per il proprio rapporto di lavoro, è comunque consigliabile consultare un professionista (Avvocato e/o Consulente del lavoro), per valutare i passi da fare, in quanto c’è il rischio della prescrizione dei propri diritti da un lato e il rischio di non ricevere il pagamento della retribuzione spettante per le ferie, dall’altro lato. In ogni caso, per dimostrare la mancata fruizione delle ferie potrebbe essere necessario un contenzioso con prova testimoniale innanzi al giudice.

Ferie non godute. Coloro che maturano le ferie ma non godono delle stesse (con o senza indicazione delle ferie in busta paga), maturano non solo il diritto alle ferie (o al termine del rapporto di lavoro all’indennità sostitutiva delle ferie) ma anche il diritto al risarcimento del danno, in quanto le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito e, essendo destinate al recupero psico-fisico del lavoratore, comportano il diritto ad un risarcimento nonché sanzioni per il datore di lavoro.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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