La ex festività del 4 novembre nel CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo viene pagata come ore retribuite in più rispetto al trattamento economico mensile, ma senza le maggiorazioni per lavoro festivo, in quanto la giornata del 4 novembre non è più considerata festività.
L'articolo 133 del contratto collettivo dei Pubblici esercizi, della Ristorazione e del Turismo, successivo all'art. 132 che tratta la retribuzione per le festività nel settore dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo, prevede il trattamento del "IV novembre" per i lavoratori del settore:
"Il trattamento del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre, dichiarato non più festivo agli effetti civili della legge 5.3.1977,n. 54, è quello previsto dai commi seguenti.
Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali.
In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.
Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta".
Il contratto collettivo quindi richiamando l'esclusione dalle festività del giorno del 4 novembre, ne prevede comunque un trattamento economico e normativo particolare.
Il lavoratore ha diritto ad essere retribuito per le ore di servizio effettivamente prestato nel giorno del 4 novembre, in aggiunta al trattamento economico mensile.
Il datore di lavoro può concedere un giorno di riposo compensativo per il lavoro prestato il 4 novembre da parte del lavoratore. Questo in alternativa al pagamento della retribuzione, sostanzialmente aggiuntiva, per ogni ora di servizio effettivamente prestato, pur se retribuite senza maggiorazione.
Il contratto collettivo sottolinea che spetta la giornata pagata al lavoratore anche se non viene chiamato a prestare lavoro nella giornata del 4 novembre. Perché tale giornata non è considerata una festività ai fini della maggiorazione della retribuzione, ma è comunque considerata una giornata da retribuire in aggiunta alla normale retribuzione mensile.
Analogo discorso riguarda il caso del lavoratore assente per riposo settimanale. In questo caso il lavoratore ha diritto ad una giornata pagata in più: "Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione".
Il contratto collettivo tratta anche il caso del lavoratore assente il giorno del 4 novembre per malattia, infortunio o gravidanza: "Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente Contratto Nazionale di Lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera. Al personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio il trattamento verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 179.".
Sostanzialmente il lavoratore ha diritto, durante queste specifiche assenze da lavoro tutelate dalla legge, intercorse nel giorno del 4 novembre, alla retribuzione per la giornata del 4 novembre, anche se quest'ultima se non è una giornata di festività per legge. Ed anche se i 4 novembre, che non è un giorno festivo, è non lavorato.
Nel caso specifico viene retribuita la giornata con una integrazione datoriale all'indennità corrisposta dall'Inps, che sia di entità tale da garantire la giornata retribuita interamente al lavoratore.